Camera dei Deputati. Regolamento
1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle commissioni competenti.
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5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per
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bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle commissioni competenti per materia.
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, la discussione in assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo corredati dalle relazioni delle commissioni competenti per materia.
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competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
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siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni
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commissione affari esteri, per il parere, e alle commissioni competenti per materia.
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1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal
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rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti
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essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.
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1. Il Presidente della Camera assegna alle commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'assemblea, e ne
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alle commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.