Camera dei Deputati. Regolamento
1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'assemblea e delle commissioni del CNEL.
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Delle commissioni permanenti
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1. Delle sedute dell'assemblea e delle commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo
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1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle
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2. Ciascun deputato può trasmettere alle commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di
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Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
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5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta
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1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
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1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle commissioni competenti.
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Delle sedute dell'assemblea, delle commissioni e del Parlamento a camere riunite
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Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno della assemblea e delle commissioni
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1. Le commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.
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2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
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1. L'assemblea e le commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le commissioni in sede referente
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di sostituirsi vicendevolmente nelle commissioni di cui fanno parte. La presidenza del gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il
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4. Il Governo può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.
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3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.
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4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
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4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.
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Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
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2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce quindi fra le commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia
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2. Alla conferenza possono essere invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle commissioni parlamentari.
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1. Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.
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3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità
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3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.
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2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
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3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
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5. Dalla data della loro costituzione, le commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
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2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
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4. Delle sedute delle commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la commissione non decida diversamente.
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1. Le deliberazioni dell'assemblea e delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza
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1. L'assemblea e le commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio
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2. Non possono essere assegnati alle commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti
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1. L'assemblea e le commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni
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1. Ciascun gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale
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4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può
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1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive, dirette ad
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5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per
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dell'assemblea e delle commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.
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intese con il Presidente del Senato affinché le commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.
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2. Nel periodo nel quale le commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna Commissione può essere
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2. L'assemblea e le commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione
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bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle commissioni competenti per materia.
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2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di commissioni in sede legislativa, il presidente
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, la discussione in assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo corredati dalle relazioni delle commissioni competenti per materia.
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3. Quando il disegno di legge concernente il bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente della Camera può disporre che le commissioni
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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1. Le commissioni presentano all'assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera
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commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discuterlo, l'assemblea decide, sentito, per non più di cinque minuti, un
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nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le commissioni nei casi previsti nel quarto comma dell'art. 72 e nel quarto comma dell'art. 93.