Camera dei Deputati. Regolamento
1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.
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2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.
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2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
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4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio
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2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le
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, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.
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2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente
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, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.
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dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il
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Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s' intende sospesa. Se il
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rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.