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1. L'assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente commissione permanente o speciale la formulazione
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1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere
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2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui
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1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.
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3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
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1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di
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1. L'esame in assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
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1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.
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1. Quando l'assemblea vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad
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2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere
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presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.
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1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ed articoli di progetti di legge, non è modificato
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2. Ciascun deputato può trasmettere alle commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di
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dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.
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3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non
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degli articoli.
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2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il
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2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'assemblea o della commissione, il
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2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data
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1. Ciascuna commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24
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articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma dell'articolo 116.
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Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con
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presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il
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3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno