Camera dei Deputati. Regolamento
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale
Camera dei Deputati. Regolamento
3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.
Camera dei Deputati. Regolamento
2. Con analoga procedura ciascuna commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti anche non compresi nel programma o nel calendario.
Camera dei Deputati. Regolamento
3. Ogni deputato, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
Camera dei Deputati. Regolamento
4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o
Camera dei Deputati. Regolamento
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati possono
Camera dei Deputati. Regolamento
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma
Camera dei Deputati. Regolamento
fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
Camera dei Deputati. Regolamento
anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro.
Camera dei Deputati. Regolamento
1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute
Camera dei Deputati. Regolamento
5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune
Camera dei Deputati. Regolamento
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a
Camera dei Deputati. Regolamento
4. Quando una commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra commissione, che affermi anche la propria
Camera dei Deputati. Regolamento
1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero - nei casi più gravi - anche indipendentemente da un precedente richiamo
Camera dei Deputati. Regolamento
siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni
Camera dei Deputati. Regolamento
6. La conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del terzo comma per stabilire, sentiti anche
Camera dei Deputati. Regolamento
si riferiscono. Se recano le firme di un presidente di gruppo o di dieci deputati possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
Camera dei Deputati. Regolamento
la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
Camera dei Deputati. Regolamento
ripresentati in assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a
Camera dei Deputati. Regolamento
1. La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o
Camera dei Deputati. Regolamento
dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.
Camera dei Deputati. Regolamento
favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: « nulla osta all'ulteriore corso del
Camera dei Deputati. Regolamento
convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'assemblea o la commissione abbia già deliberato di tenere seduta in
Camera dei Deputati. Regolamento
che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'assemblea o la commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.