Camera dei Deputati. Regolamento
Art. 5.
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5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
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5. Il presidente dà notizia alla commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
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5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei
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5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
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5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26.
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5. L'Ufficio di presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova assemblea.
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5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
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5. Dalla data della loro costituzione, le commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
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5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
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5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano
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5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per
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5. La richiesta prevista nel precedente comma può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine
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5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'assemblea o la commissione decide con unica
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5. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione
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5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune
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5. Se all'ordine del giorno della commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà
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5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta
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5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si
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5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci
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5 deputati in commissione.
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5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico
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5. Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché