Nel presente contributo, si accennano alcune considerazioni in merito alla disciplina delle frequenze elettromagnetiche per il settore radiotelevisivo nell'ordinamento italiano, a seguito della decisione del Consiglio di Stato in relazione al caso "Europa 7", mediante la quale il Consiglio ha rimesso alla Corte di giustizia CE la valutazione di una serie di questioni poste dalla normativa nazionale in materia.
D.lg. n. 274 del 2000; per altro verso, accennano uno spartito nuovo, "inaudito" tanto nelle aule giudiziarie quanto in quelle accademiche. Quanto al primo aspetto, esse riaffermano, in primo luogo, l'ammissibilità di risarcimenti provenienti non direttamente dal reo ma dall'istituto assicurativo cui esso è legato e, in secondo luogo, la necessità che la complessiva opera riparativa sia effettiva ed integrale. Quanto all'innovazione, questa consiste nel rimodellamento dei requisiti della causa estintiva sulla finalità riconciliativa (centrale nel sistema del giudice di pace): parametro prioritario e decisivo del giudizio sull'idoneità delle condotte riparatorie ad estinguere il bisogno di pena viene ad essere, in definitiva, la completa soddisfazione delle richieste avanzate dalla vittima. Se la consolidazione effettuata dalla Corte è del tutto condivisibile, essendo coerente con il dettato legislativo e con il fondamento oggettivo, compensatorio e sanzionatorio dell'istituto, l'innovativa implementazione del fine conciliativo risulta fortemente dissonante rispetto ad entrambi questi ultimi, una forzatura, foriera di prassi distorsive nonché di una drastica riduzione dell'operatività di tale importante strumento normativo.
Le tre sezioni di questo intervento accennano: la prima, alla teoria dell'ordinamento giuridico di Santi Romano, rappresentativa di un filone istituzionalista ed evoluzionista rimasto minoritario nella tradizione giuspositivista; la seconda sezione, agli sviluppi odierni del neoistituzionalismo, soprattutto angloamericano, una teoria del diritto che, senza saperlo, finisce spesso per ripercorrere le orme di Romano; la terza sezione, a una forma di neoistituzionalismo molto diffusa negli studi di diritto costituzionale, internazionale e dell'Unione Europea, e che viene talvolta chiamata pluralismo giuridico.
Per quanto concerne i provvedimenti del Garante, dopo un sintetico resoconto degli stessi, si accennano brevi osservazioni critiche sulle motivazioni e sul dispositivo (per i casi di accoglimento delle istanze) utilizzati dall'Autorità indipendente.