La Corte, pur accennando al rapporto "meramente occasionale" riscontrabile nella specie tra il decreto legislativo correttivo e quello principale, non scioglie la questione se i decreti legislativi incontrino, rispetto ai decreti legislativi principali, limiti più stringenti, dovendo cioè essere dotati di un contenuto effettivamente correttivo. La sentenza, inoltre, trascura di rilevare che la norma dichiarata illegittima è stata introdotta su sollecitazione derivante dai pareri delle Commissioni parlamentari; fa applicazione del meccanismo di proroga automatica del termine della delega in caso d ritardata trasmissione in Parlamento degli schemi di decreti legislativi, previsto dalle più recenti leggi comunitarie; prefigura una possibile distinzione, nell'ambito dei testi unici emanati in base a delega legislativa, tra quelli normativi e quelli compilativi, in dipendenza dai margini di azione del legislatore delegato.
Il presente saggio descrive tale situazione, accennando alle ragioni cui ricondurre le omissioni del giudice comunitario ed alle teorie elaborate dalla dottrina allo scopo di differenziare i due istituti.
Nel motivare le ragioni per cui la condotta non può reputarsi lesiva del sentimento di pietà per i defunti, l'A. si sofferma sull'oggettività giuridica delle fattispecie interessate, sull'analisi dei loro elementi normativi, accennando altresì alle problematiche concernenti la determinatezza delle norme penali.
., nel commentare la pronuncia delle Sezioni Unite, si sofferma sulle ragioni per le quali la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" debba essere utilizzata in caso di sussistenza di cause di giustificazione, dette anche scriminanti, accennando anche al tema della loro definizione dogmatica. Dopo aver riferito sull'orientamento giurisprudenziale circa lo strumento azionabile dal giudice di legittimità per rimediare all'errore nell'adozione della formula, l'A. si sofferma sulle condizioni per ritenere la concretezza ed attualità dell'interesse all'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per sussistenza di una scriminante.
Queste riflessioni, aderenti alle più recenti tesi interpretative dottrinarie, si sviluppano altresì accennando alle tesi critiche sul principio dell'apparenza del diritto.
Partendo da questo inciso, la nota si occupa di tratteggiare la materia dell'illecito extracontrattuale nel gioco della pallacanestro, ripercorrendo i profili salienti di questa tematica, quali appunto il rischio sportivo e i limiti di tale figura, le eventuali cause di giustificazione e accennando, con l'occasione, al rapporto fra la giustizia ordinaria e quella sportiva, in presenza di un danno alla persona.
L'A. pone in evidenza alcuni profili critici, sia sul piano teorico che agli effetti pratici, di tale soluzione accennando, inoltre, al distinto problema del rapporto tra procedimento di mediazione ed ordinanza di rilascio.
L'A. ripercorre i passi fondamentali dell'interpretazione sistematica dell'art. 262 c.c. fornita dal Tribunale per i Minorenni di Milano ponendo in evidenza i principi, costituzionali e internazionali, alla luce dei quali questa è stata condotta accennando, inoltre, al profilo pratico dell'ordine del doppio cognome.
Conclude accennando ad alcuni problemi cui ancora potrà dar luogo l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che attualmente regola questa materia, specialmente per quanto concerne il ricorso, da parte della giurisprudenza più recente, al concetto del c.d. "rischio elettivo", dipendente, cioè, da una scelta arbitraria del lavoratore stesso, e per la sua distinzione da quello di colpa.
Si illustrano poi le finalità e il contenuto dei nuovi principi contabili IFRS 10, 11 e 12, in materia di consolidamento e valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture, accennando anche al conseguente aggiornamento dei documenti IAS 27 e IAS 28. Inoltre, si descrive il contenuto del nuovo principio IFRS 13, che concerne la definizione e il calcolo del fair value generale. Infine, si dà evidenza dello stato di avanzamento di alcuni progetti IASB attualmente in corso (revisione e complemento del principio IFRS 9, in tema di strumenti finanziari; contratti assicurativi, trattamento contabile nel bilancio consolidato delle partecipazioni detenute a mero scopo di investimento).
Il saggio compara la nuova disciplina italiana in tema di licenziamento ingiustificato (l. n. 92 del 2012) con quella tedesca, accennando anche a quella di altri ordinamenti di "civil" e "common law". Dall'analisi dell'A. emerge che la disciplina italiana, a differenza di quella tedesca, è stata impostata in modo sanzionatorio: per procedere ad un licenziamento per inadempimento il datore di lavoro continua a dover seguire una disciplina molto più complessa di quella tedesca e la scelta tra reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro oppure riconoscergli un'indennità risarcitoria non dipende dalla persistente possibilità di collaborazione tra le parti bensì dal tipo di vizio che caratterizza l'ingiustificatezza del licenziamento illegittimo. La disciplina italiana non pare aver complessivamente tenuto conto a sufficienza dell'esigenza di garantire l'efficienza dell'organizzazione del lavoro.
Gli AA. concludono accennando alla opportunità di ripensare la materia costruendo in chiave di garanzie una "teoria generale dell'illecito" a carattere unitario, quale che sia il tipo di sanzioni applicabili.
Questo lavoro - accennando solo brevemente a tali questioni di fondo - analizza specificamente la pubblicità "su richiesta", che è stata introdotta da una serie di pronunce additive della Corte costituzionale per conformare allo "standard" convenzionale le procedure oggetto dei "dicta" di Strasburgo, ed altre con caratteristiche analoghe a queste ultime. Le criticità della soluzione, pur la migliore tra quelle praticabili, confermano la complessità dell'interazione tra sistemi nella tutela multilivello dei diritti fondamentali.
Viene discusso il "critério da especialidade" come "principio geral do direito" accennando ai temi dell'analogia giuridica, della interpretazione estensiva e dell'argomento economico o del legislatore ragionevole nonché, infine, alla discussa distinzione tra "legislação especial e lei excepcional".
Sintetizzato ed analizzato il percorso argomentativo esposto nella sentenza, l'A. espone il quadro sistematico in cui si deve contestualizzare la fattispecie, mettendo in evidenza - da un lato - i profili condivisibili e quelli critici della soluzione adottata dal Tribunale di Bologna e - dall'altro - accennando alle ricadute della ricostruzione sistematica esposta in ambiti limitrofi (concessione abusiva di credito e escussione delle garanzie concordatarie).