Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto purchè si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
L'attribuzione di una valenza sistematica al disposto di tale articolo, tuttavia, è criticabile, poiché trascura che il consolidato fiscale rappresenta un regime opzionale e temporalmente limitato dotato di ben precisi limiti per accedervi e di un peculiare meccanismo di determinazione della base imponibile, che in quanto tale non può essere additato a paradigma interpretativo per situazioni ad esso estranee.
La legge n. 40/2007, che dovrebbe trovare delle soluzioni a problemi di sterilità della coppia, pone in realtà delle restrizioni all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, individuando limiti eccessivi sia per le persone legittimate ad accedervi sia per le tecniche ammissibili. Il Tribunale di Cagliari, sottolineando l'ambiguità della norma e i contrasti interpretativi sorti, ammette le diagnosi reimpianto a determinate condizioni, venendo così a costituire un precedente importante, anche se privo di efficacia vincolante per gli altri giudici chiamati ad affrontare casi simili.
Tale studio, condotto attraverso il costante riferimento alle disposizioni della legge n. 40 del 2004 e alla giurisprudenza comune, amministrativa e costituzionale, oltre che sovranazionale, impone di differenziare l'analisi delle relative problematiche tra il caso delle coppie che possono accedere alle tecniche di procreazione assistita, in quanto sterili o infertili, e quello delle coppie che, pur non potendo accedervi perché né sterili né infertili, sono portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili. Attraverso numerose e contrapposte interpretazioni si è pervenuti nel primo caso a ritenere ormai legittima la diagnosi preimpianto, mentre nel secondo caso, in attesa della imminente decisione della Corte costituzionale, si devono registrare opposte soluzioni adottate dalla giurisprudenza, anche in ragione dell'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di crisi, al fine di impedire il ricorso abusivo a tali strumenti, il giudice deve tener conto sia della intensità che della natura della crisi a prescindere dalla sussistenza di una difficoltà ad adempiere le obbligazioni del debitore, sì da consentire la possibilità anche all'imprenditore a rischio di insolvenza "qualificato" (specificato alla luce delle nozioni aziendalistiche di crisi economica e/o patrimoniale) di accedervi tempestivamente, evitando che lo stato di crisi si tramuti in insolvenza.
È infatti alquanto dubbio che la tutela d'urgenza possa estendersi al punto da anticipare la costituzione di un nuovo rapporto negoziale o l'accertamento del diritto di accedervi passando per la risoluzione del vecchio.
Il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 comporta, per i contribuenti in possesso dei requisiti per accedervi, non solo una notevole riduzione degli adempimenti, ma anche l'esclusione dall'accertamento a mezzo studi di settore e parametri. Tuttavia, anche in considerazione della scarsa adesione a detto regime nel corso del 2015, il disegno di Legge stabilità 2016 prevede alcuni interventi di modifica: l'innalzamento delle soglie di ricavi/compensi, la riduzione dell'aliquota sostitutiva almeno per la fase di "start-up" e la riscrittura della condizione di accesso al regime relativa alla prevalenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente o assimilato.
La circolare, rettificando un precedente chiarimento, offre una lettura innovativa relativamente al regime "premiale" ora conforme allo spirito della legge, con benéfici effetti a favore dei contribuenti che potranno accedervi in caso di errori irrilevanti.