Non può accedersi alla tesi secondo cui, nei casi di subappalto cosiddetto "necessario", lo stesso risulterebbe assimilabile all'avvalimento, di cui mutuerebbe la sostanza destinata a prevalere sul "nomen iuris", dal momento che la relativa dichiarazione non rileverebbe soltanto ai fini del "quomodo" dell'esecuzione, ma soprattutto ai fini dell'"an" dell'affidamento e che, pertanto, sarebbe necessario identificare il subappaltatore "ab origine", posto che concorrerebbe ad "integrare" i requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara.