Nelle decisioni n. 6 e n. 7 del 2006, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sancisce l'irrilevanza della qualificazione giuridica della posizione dell'aspirante accedente ai fini della determinazione delle regole processuali applicabili al giudizio. Inoltre (argomentando alla luce dei principi di buon andamento e correttezza nei rapporti fra pubblica amministrazione e amministrati) afferma che, a fronte della reiterazione della richiesta di accesso, la pubblica amministrazione può limitarsi ad assumere decisioni di natura meramente confermativa di quelle precedentemente rese, tranne qualora dalla domanda emergano elementi sopravvenuti o un interesse "sottostante" all'accesso distinto da quello precedentemente indicato: in tal caso, le determinazioni successive alla prima sono anche autonomamente impugnabili.