È pienamente condivisibile la risoluzione n. 8/DF del 2013, con cui il Dipartimento delle Finanze ha escluso che, durante la fase di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di un fabbricato già accatastato, possa aversi l'assoggettamento a IMU [Imposta municipale unica] dello stesso lastrico quale area edificabile. Solamente ad impianto fotovoltaico ultimato, e qualora sussistano le condizioni per il suo accatastamento, questo assumerà rilevanza fiscale, aumentando la rendita catasta1e del fabbricato su cui insiste ovvero diventando l'impianto esso stesso un nuovo immobile (verosimilmente di categoria catastale D/1) dotato di propria rendita catastale.
Tale principio può essere condiviso nella misura in cui la mole dei lavori edilizi sia tale da comportare l'inagibilità (dunque il non utilizzo con cancellazione della rendita catastale) dell'intero fabbricato già in precedenza accatastato. In caso contrario, appare corretto il principio secondo cui, allorquando, sfruttando la "cubatura" residua disponibile, venga successivamente eseguita una seconda costruzione, quest'ultima è tassabile solo dal momento della sua ultimazione senza che in precedenza si possa tassare come area fabbricabile la superficie che fornisce la "cubatura" per la realizzazione della seconda costruzione.