Si condivide la tesi affermata nella sentenza n. 4030 del 2012 dalla Corte di cassazione, secondo cui i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria speciale "D/1" (Opifici). Conseguentemente, le pale e gli altri elementi di cui si compongono devono essere computati, ai fini della determinazione della rendita, come le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale. A fronte di tale impostazione ineludibile, resta aperto il problema della determinazione del valore di impianti e macchinari in ordine ai quali, differentemente da quanto accade per gli edifici, non può essere trascurata la minore vita media in ragione dell'obsolescenza tecnologica.