Anche in Italia, a causa di consistenti fenomeni accaparratori già verificatisi in altre nazioni a più avanzata vocazione tecnologica, la giurisprudenza si è occupata sovente della questione, riconoscendo al nome a dominio la sua attitudine a ledere preesistenti diritti e decidendo, a grande prevalenza, in favore dei possessori di quei diritti rispetto ai titolari dei domini. Il Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) ha disciplinato i nomi a dominio aziendali riportandoli sotto il principio di unitarietà dei segni distintivi. Si tratta di una disposizione rilevante che tuttavia non fuga i dubbi che l'interprete continua a porsi intorno alla natura del nuovo segno, poiché la disciplina in discorso ha riguardato soltanto il nome a dominio aziendale. Prima del citato Codice della proprietà industriale nel nostro Paese esisteva solo la normativa contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), di recepimento delle direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni elettroniche, il quale disciplinava all'articolo 15 (rubricato "Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento") la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. A ciò si aggiunga, però, che le autorità preposte alla assegnazione e gestione dei nomi a dominio di primo livello (general top level domain - gTLD e country code top level domain - ccTLD), operanti in virtù di opportuna delega rilasciata dall'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'autorità statunitense responsabile, fra gli altri, dell'assegnazione dei codici ai gTLD e ai ccTLD, dispongono di specifici regolamenti per la gestione del settore. Si tratta per la maggioranza di normative concordate e non di specifiche norme nazionali di diritto positivo. In conformità alle predette discipline sono oggi registrati milioni di nomi a dominio e ciò permette agli individui, alle istituzioni, alle imprese di conoscere, lavorare, e produrre con la rete Internet. Il nome a dominio costituisce dunque, un nuovo bene di natura duale: risorsa tecnica, da un lato, e bene giuridico, dall'altro. Si tratta in ogni caso di un bene suscettibile di valutazione economica, potendo essere oggetto di atti di alienazione, e che presenta nei vari ambiti in cui viene a esistenza caratteri molto diversi tra loro. L'interesse del giurista per tale tema è quindi molto forte, costituendo esso un'occasione e una sfida allo stesso tempo proprio per quel giurista che intenda misurarsi con i problemi nuovi derivanti dall'avvento dell'Internet, una tecnologia che ha modificato non solo i modi del verificarsi di un fatto, ma ha finito per riflettersi sull'intero sistema giuridico di riferimento, a partire proprio dalla vanificazione del tradizionale concetto di territorio.