Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere accantonata ai sensi del comma 4 del detto articolo.
La misura stessa può essere elevata fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per ammortamento anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamente dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.
La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5a commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
La diffidenza che tradizionalmente è stata nutrita in Italia verso l'arbitrato, oggi non più giustificata, dovrebbe comunque essere accantonata almeno fino a quando la giustizia civile non riacquisterà un grado sufficiente di efficienza. I problemi che sono sorti quando il rapporto contrattuale ha una parte pubblica possono trovare una soluzione soddisfacente senza farne derivare preclusioni all'arbitrato che dovrebbe essere ammissibile in tutti i rapporti di origine contrattuale, senza le limitazioni sulle quali tutt'ora si insiste.
Accantonata metodologicamente l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, l'attenzione deve spostarsi sul precetto contenuto nell'art. 110 c.p. per l'esatta definizione del requisito di tipicità oggettiva del fatto.
Conclusioni estendibili anche alla convenzionata ove tuttavia la circostanza che una parte della rata originaria è "accantonata" sul conto accessorio compromette l'immediata detraibilità con un rinvio al momento dell'effettivo pagamento.
Si approfondiscono inoltre il ruolo e le modalità di intervento delle autorità di garanzia che devono essere capaci di rispondere rapidamente alle nuove priorità, mettendo in campo una buona dose di pragmatismo nel riconoscere le condizioni nelle quali la tutela della concorrenza possa essere accantonata in funzione di interessi politici differenti.
La portata di tali indicazioni valutative appare andare ben oltre il ristretto specifica giurisprudenza di merito, il rischio da scongiurare è che si possa giungere alla poco augurabile ipotesi di richiamare detta metodologia di valutazione anche per Ancora più rilevante appare l'esplicita definizione normativa di danno morale, figurala stima complessiva del danno alla persona nell'ambito della responsabilità civile. di danno che, apparentemente accantonata dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione Nella nota pronuncia dell'Il novembre 2008, risuscita per espressa previsione del legislatore. Ne deriva il riaffermarsi ope legis della specifica valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Dal momento che sembra ancora una volta bloccare le spese del personale pubblico, ci si chiede se venga di fatto accantonata la "riforma Brunetta", approvata con il d.lgs. n. 150/2009, i cui effetti già lo scorso anno erano stati ridimensionati con il d.l. n. 78/2010. Con la manovra economica approvata nel luglio del 2011, che sembra bloccare anche per il 2014 la contrattazione integrativa, si è definitivamente affossata la riforma Brunetta contenuta nel d.lgs. n. 150/2009 o sussistono i margini affinché la stessa possa ancora dispiegare i suoi effetti? L'art. 16 del d.l. n. 98/2011 ai commi 4-6 ipotizza la formulazione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa che possano determinare economie gestionali, utilizzabili anche per incrementare la dotazione dei fondi per la contrattazione decentrata.
La prospettiva, sebbene forse in questo momento accantonata, impone una vigile attenzione sul persistente rischio di derive illiberali e sulle contraddizioni di un diritto penale come tecnica "a duplice uso", arma e garanzia.
La previsione di uno speciale regime IVA sulla pubblicità "online" - introdotta nel sistema tributario italiano nel 2014, ma poi subito accantonata - si è dimostrata una misura poco meditata, ma dalle condivisibili finalità. L'intervento legislativo italiano è stato accantonato, ma il "vulnus" dell'economia digitale alla sovranità fiscale degli Stati resta un problema tanto grave da aver reso inevitabili le reazioni dell'Unione Europea, dell'OECD ["Organisation for Economic Co-operation and Development"] e del G-20. In questa più ampia prospettiva, l'idea della "Google tax" italiana potrebbe essere ripresa, ma dovrebbe essere collocata nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea in tema di IVA sui servizi elettronici; più in generale, l'idea italiana dovrebbe essere coordinata con gli indirizzi dell'OECD e con le analoghe iniziative degli altri Paesi.