Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti in un fondo da distribuire agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, da liberare a favore degli altri aventi diritto.