Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento.
Il rischio per la società a r.l. di essere chiamata a pagare le imposte e l'obbligo di rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.) impongono di inserire nel bilancio un apposito accantonamento a copertura del rischio. L'estensione poi alle società cooperative a r.l., con soci in numero non superiore a venti, della facoltà di optare per il regime della trasparenza fiscale, prevista dall'art. 117, t.u. n. 917 del 1986, si rivela incompatibile con una serie di disposizioni extratributarie sul diritto dei soci cooperatori ai ristorni e sui limiti alla distribuzione degli utili conseguiti.
In caso di diniego di agevolazioni fiscali per mancato accantonamento in un apposito fondo del passivo, poiché, secondo la Corte di cassazione, è ammessa la prova che l'erroneo accantonamento non ha fatto venir meno i presupposti per godere del beneficio tributario, è importante capire quali possono essere, in concreto, le effettive possibilità di fornire dimostrazioni idonee a superare l'inosservanza di una condizione di legge che, secondo la Suprema Corte, ha non solo espressa rilevanza rispetto agli obiettivi che la norma premiale si prefigge, ma è anche un elemento sufficiente per negare il titolo all'esenzione, senza che sia necessaria un'ulteriore indagine accertativa.
In mancanza, a parere della stessa Agenzia, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento che non potrà che avvenire all'atto del pagamento dell'indennità medesima. Le argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria non sono convincenti. L'atto avente data certa, che ha natura chiaramente antielusiva, è infatti richiesto quale condizione per poter assoggettare l'indennità dovuta agli amministratori allo speciale regime della tassazione separata e non certamente ai fini della deduzione delle relative quote annuali dal reddito d'impresa.
Nel presente lavoro vengono esaminati i diversi profili di rilevanza reddituale di tale vicenda, partendo, dunque, dalla "fase iniziale" di accantonamento delle quote di trattamento di fine mandato, per poi giungere alla "successiva fase" di investimento di tali accantonamenti in strumenti assicurativi, distinguendo il caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa sia direttamente l'amministratore, dal caso in cui il beneficiario sia, invece, la stessa società contraente.
La nota esamina una sentenza della Suprema Corte che si occupa dell'iscrizione in bilancio di un accantonamento a copertura del deficit patrimoniale di una società controllata. L'A., pur condividendo la decisione presa, evidenzia come vi siano alcuni punti nell'iter logico-argomentativo seguito che appaiono meritevoli di qualche riflessione e precisazione. Nel corso di tali approfondimenti, l'A. coglie anche l'occasione per sottolineare come alcune delle principali problematiche riguardanti la valutazione delle partecipazioni al costo e l'iscrizione di perdite di valore siano differentemente trattate dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). E' questo un modo per richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che, proprio in un caso concreto come quello in commento, a seconda della disciplina adottata si potrebbero produrre effetti significativamente diversi in termini di risultati di bilancio e relativi impatti societari.
Nel primo caso conclude per l'ammissibilità del sequestro in quanto questo opererebbe come un accantonamento, nel secondo caso il divieto di cui all'art. 168 l. fall. non si applicherebbe, ed il sequestro sarebbe ammissibile, ma la conversione del sequestro in pignoramento sarebbe condizionata dalla sentenza di condanna o alla definitività dell'omologa. Sarebbe invece inammissibile il sequestro del creditore concorsuale non contestato.
I chiarimenti riguardano le problematiche emerse concernenti la possibilità per i soggetti "IAS adopter", di riallineare i valori contabili e fiscali che presentano divergenze generate dall'esistenza di un doppio binario (civilistico e fiscale) determinato dall'assenza, fino al 2008, del principio di derivazione rafforzata nonché quelle sorte a seguito della valutazione di beni fungibili e dell'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto del regime di neutralità applicabile ad alcune operazioni realizzate in occasione della prima applicazione degli IAS/IFRS.
La contabilizzazione del TFR con il metodo attuariale avrebbe potuto concettualmente consentire un accantonamento minore rispetto a quello commisurato alle indennità maturate dai singoli dipendenti, e quindi legittimare, fino all'anno d'imposta 2007, una variazione in diminuzione "solo fiscale" nella dichiarazione dei redditi. D'altra parte, con il rinvio agli IAS, si sarebbe potuta immaginare anche una deduzione fiscale degli accantonamenti, calcolati col metodo attuariale, eccedenti la sommatoria delle posizioni dei singoli dipendenti. Tale sommatoria resta invece, in base al regolamento attuativo della rilevanza fiscale degli IAS di cui al d.m. n. 48/2009, un limite invalicabile alla deduzione fiscale. Tuttavia, il meccanismo del regolamento IAS consente di recuperare gli ammontari non dedotti senza attendere i conguagli analitici al momento delle dimissioni dei dipendenti, ma anche per effetto delle eventuali precedenti eccedenze dell'accantonamento IAS rispetto a quello "analitico".
L'A. prende in esame la nozione di rete d'impresa, esaminando i presupposti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione da "rete d'impresa", e in particolare soffermandosi sulla riserva da accantonamento di utili destinati al programma.
Con la Manovra 2011 è stata peraltro limitata la deducibilità di tale accantonamento per le imprese concessionarie di autostrade e trafori, con decorrenza dal periodo d'imposta 2011, cioè con un effetto retroattivo che contrasta con il principio del legittimo affidamento.
Dal primo punto di vista rileva la necessità di una specifica motivazione, la quale sussiste anche nel contesto di atti di pianificazione a contenuto generale; dal secondo punto di vista, la sentenza in commento giunge a considerare quale presupposto di legittimità del provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo il previo accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità. Il commento, prendendo atto della tendenza di stampo "garantista" nei confronti del diritto di proprietà in atto, giunge a valutare i conseguenti profili applicativi dal punto di vista dei presupposti di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti per effetto del decorso del termine di legge.
Sembrerebbe invece opportuno puntare sulla Srl ordinaria, per la costituzione della quale è ora sufficiente anche solo 1 euro di capitale sociale e valorizzare il ruolo del notaio che, attraverso una consulenza attiva e imparziale, consentirebbe all'imprenditore di adattare il modello di gestione amministrativa alle proprie esigenze e di arrivare, attraverso il piano di accantonamento, a quella stabilità di lungo termine che garantirebbe il rilancio delle micro-imprese e, dunque, del sistema economico.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione in commento affermano la responsabilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in materia di omesso versamento delle ritenute certificate e dell'Iva, oltre la soglia di punibilità di 50.000 euro per anno, ritenendo la sussistenza, a carico del contribuente, di un preventivo obbligo di "accantonamento" delle somme in questione, a cui si riconnette l'impossibilità di addurre fondatamente la mancanza dell'elemento psicologico richiesto (dolo generico, non dolo specifico di evasione) ovvero la non punibilità per cause di forza maggiore o di stato di necessità.
Il nuovo Principio contabile OIC [Organismo italiano di contabilità] 15 distingue chiaramente tra le perdite che derivano da un processo "valutativo" del credito, per le quali occorre rilevare un accantonamento al fondo svalutazione crediti, e quelle considerate invece "realizzate" in quanto derivanti da un processo "estintivo" del credito, come nel caso dei crediti ceduti "pro soluto" e di quelli estinti in seguito a rinuncia, prescrizione o transazione con il debitore. Per i crediti ceduti "pro soluto", inoltre, il Principio contabile riconosce la possibilità che l'onere che ne deriva per il cedente sia inquadrato quale componente finanziaria e non come perdita su crediti.
Lanno 2015 ha visto impegnati i responsabili dei servizi finanziari nella delicata fase del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e alla costituzione della prima quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di adeguare al 1 gennaio2015 le risultanze contabili al principio generale della competenza finanziaria potenziata. Tale passaggio, ad eccezione dei soli enti locali che avevano partecipato alla sperimentazione, doveva essere effettuato con delibera di giunta, previo parere dellorgano di revisione economico-finanziario, contestualmente allapprovazione del rendiconto 2014, successivamente rinviata dal legislatore al mese di giugno 2015 anche a fronte della confusione che hanno vissuto i comuni siciliani, prima esclusi con legge regionale e successivamente riammessi. In considerazione delle regole molto rigide sia nella tempistica che nellelaborazione ed adeguamento di software gestionali di contabilità, non sono pochi i comuni che hanno effettuato tale operazione in condizione non ottimali o che abbiano avuto forti criticità nelle elaborazioni da concludere nei tempi previsti dalla legge. Larticolo affronta la possibilità di poter effettuare correzioni alle elaborazioni effettuate, precisandone le condizioni e i limiti.
Le crisi bancarie e finanziarie che si sono registrate negli ultimi anni hanno messo a rischio la capacità di accantonamento del risparmio di tanti cittadini e lavoratori. Partendo, dunque, da un simile scenario, l'articolo si propone di estendere l'analisi sul risparmio popolare anche all'ordinamento italiano. Al centro dell'indagine è la tutela del risparmio di cui all'art. 47 Cost. e gli interventi legislativi ad esso connessi. Significativa è la trasposizione, soprattutto per effetto del diritto europeo, del risparmio da una dimensione "oggettiva" a quella "soggettiva" che consente di ampliare la sfera dei diritti dei risparmiatori. Evidenti saranno gli intrecci tra la normativa in materia di tutela del risparmio popolare e quella che regola parte del sistema bancario, partendo dalla legge bancaria del 1936 fino ad arrivare ai più recenti interventi del governo in materia di risoluzione degli istituti di credito di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. "Bank Recovery and Resolution Directive").
Il diritto del creditore opponente allo stato passivo di interloquire in ordine al progetto di riparto ed accantonamento a proprio favore
., e ripercorre l'iter argomentativo del collegio che ha portato al rigetto della tesi dei creditori reclamanti, integrando e precisando alcuni passaggi e ampliando il discorso a questioni connesse, in modo da avere un quadro abbastanza completo dei soggetti legittimati a proporre il reclamo avverso il progetto di riparto ed a partecipare a detto procedimento e delle varie forme di accantonamento.