L'imputato non ha diritto all'applicazione di una norma estintiva del reato per decorso del tempo, quantunque a lui favorevole, se dichiarata incompatibile, perché non può accampare il "diritto all'impunità". E l'affidamento all'estinzione del reato non può essere rivestito coi panni delle garanzie costituzionali perché un affidamento all'impunità ripugna allo stesso principio sostanziale di legalità, che non si riduce soltanto a quello contenuto nell'art. 25 Cost. Il principio di legalità è anche quello che, imbevendo l'intera trama costituzionale, si sostanzia nel vincolo "per tutti" di rispettare le leggi e di adoperarsi per il progresso della collettività, secondo gli artt. 4 e 54 Cost. La sentenza "Taricco" della Corte di Giustizia UE consentiva di giungere a queste conclusioni, riprese dalla Sezione penale della Suprema Corte, pur con esiti difformi, nelle sentenze n. 2210/2016 e n. 7914/2016.