L'ordinanza commentata del 29 ottobre 2007 del Tribunale di Ravenna si riferisce ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disposto dal datore di lavoro accampando una sopravvenuta inidoneità psicofisica del dipendente. Quest'ultimo, dopo aver inutilmente richiesto al datore di essere reintegrato nelle mansioni delle quali asseriva di essere stato privato, adiva in via cautelare il giudice del lavoro per ottenere tale reintegrazione. Nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c. il datore di lavoro negava la domanda, eccependo la sua inidoneità psicofisica e proponendo l'adibizione ad altre mansioni. Il dipendente rifiutava le mansioni alternative, non ritenendoli equivalenti sul piano professionale. La società, nel perdurare del procedimento d'urgenza, licenziava poi il lavoratore per sopravvenuta inidoneità psicofisica. Il giudice ha ritenuto illegittimo tale licenziamento, poiché il datore né aveva provato l'inidoneità psicofisica del dipendente né aveva esercitato correttamente l'obbligo di repechage.