Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, è trovato, senza giustificato motivo, in prossimità di posti militari, trinceramenti o accampamenti, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.