Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
Ciò a differenza di quanto accadrebbe se gli stessi oneri venissero sostenuti da un "soggetto non IAS", con buona pace del principio di neutralità. L'auspicio è che si intervenga al più presto per evitare che sui contribuenti gravino effetti fiscali distorti per il solo fatto che gli stessi sono obbligati ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il saggio si chiude con una riflessione su cosa accadrebbe se le forze innescassero un movimento di opposizione polanyiano contro il progresso di un capitalismo sociale e delle relazioni economiche. In particolare, si discute se il cambio demografico, in termini di declino del tasso di nascite e di incremento dell'aspettativa di vita, possa portare una nuova ondata di politica sociale di contenimento neri confronti del mercato.
.), ha affermato, del tutto condivisibilmente, che nel caso di possibile uso contemporaneo di una parte comune da parte di più condomini aventi diritto, il principio della proporzionalità dell'uso in relazione ai millesimi di proprietà, non può giustificare l'azzeramento di ogni utilità per alcuno dei condomini, come accadrebbe nel caso di attribuzione di superfici destinate al parcheggio, inferiori al minimo necessario per la collocazione di un'auto, così in contrasto con l'art. 1102 c.c. Appare invece non condivisibile l'altro principio affermato dell'inquadramento come sanzionatoria e non come ripristinatoria della facoltà che la norma regolamentare dovesse attribuire all'amministratore di rimozione delle auto parcheggiate irregolarmente, con la conseguenza del contrasto di tale norma regolamentare con il principio, egualmente affermato dalla sentenza, della tassatività della sanzione pecuniaria di cui all'art. 70 disp. att. c.c. AI contrario, una interpretazione evolutiva delle norme dell'ordinamento condominiale che disciplinano le facoltà dell'amministratore, giustificherebbe l'attribuzione di, sia pur limitate, facoltà di autotutela delle parti comuni dell'edificio.