In esso si tenta di mostrare come, diversamente da quanto accadeva inizialmente, quando le decisioni della Corte finivano per riservare una posizione di privilegio alla religione cattolica, l'attuale orientamento del giudice delle leggi giunga ad opzioni parificatorie, ora estendendo la disciplina penalistica a tutte le religioni e a tutte le confessioni, ora eliminando del tutto la tutela legislativa, nella convinzione che quella di volta in volta adottata sia pur sempre una soluzione conforme ai caratteri di uno Stato che si voglia definire realmente laico e pluralista. L'A., però, nella parte finale del suo lavoro svolge alcune considerazioni critiche, rilevando come il sentimento religioso, corollario del diritto di libertà di cui all'art. 19 Cost., chieda in ogni caso protezione da parte del legislatore, il quale, a tal riguardo, può discrezionalmente decidere di adottare una specifica forma di tutela (non necessariamente di tipo penalistico), sempreché la forma adottata sia in condizione di garantire l'effettivo godimento del diritto di libertà o - come nel caso di specie - di un suo corollario. La conclusione cui si perviene è, quindi, nel senso di ritenere che l'intervento legislativo debba essere considerato necessario e che esso postuli altresì un intervento del giudice delle leggi, qualora vi sia il sospetto che la disciplina legislativa non garantisca l'effettivo godimento della libertà costituzionale (o di un suo corollario). In tal caso, si renderebbe allora necessaria una pronuncia d'incostituzionalità.
Contrariamente a quanto accadeva in passato, in cui il mezzo lesivo più frequentemente utilizzato risultava essere l'arma da fuoco, attualmente quello più comune è l'arma bianca.
Anche a negare che il delitto debba avere una finalizzazione necessariamente "altruistica" (come accadeva, in tema di prostituzione di adulti, sotto il vigore dei Codici Zanardelli e Rocco), il concetto di "prostituzione" non riesce ad affrancarsi dal carattere di ripetitività ed abitualità del mercimonio corporale. Dovendosi ritenere tale requisito essenziale altresì ai fini dell'integrazione del delitto di cui al comma 2 dell'art. 600-bis c.p. ("fatto del cliente"), in ipotesi - pur gravi - come quelle oggetto della sentenza, la tutela resta affidata esclusivamente ai delitti contro la libertà sessuale. Più in generale, l'A. evidenzia l'importanza del contesto nell'interpretazione della legge.
Resisi conto di avere così intaccato l'integrità del capitale sociale, due dei soci provvedevano tempestivamente all'integrazione delle risorse, la qual cosa accadeva comunque prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, avvenuta il 30 marzo 2005. La Guardia di Finanza accertava altresì che nel bilancio erano stati iscritti a titolo di "altre riserve" valori corrispondenti a versamenti in conto capitale, in relazione ai quali però dalle scritture contabili non risultava la rinuncia dei soci alla loro restituzione. Da qui la contestata falsità del bilancio, con la precisazione che essa superava solo la soglia dell'1 per cento del patrimonio netto, non anche quella del 5 per cento del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte. Ci si chiede se i fatti narrati abbiano rilevanza penale e siano suscettibili di dover essere denunciati all'autorità giudiziaria.
Il tema della sicurezza attraverso il diritto penale non è più, oggi, circoscritto a questioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, come accadeva fino a pochi lustri orsono. Si tratta di un tema, ormai, generalissimo, che attiene agli stessi fondamenti dell'intervento punitivo, incentrato sulle condizioni anticipate di accertabilità o meno di rischi allocati nei settori più diversi: dal terrorismo al diritto penale del lavoro, dai mercati finanziari alla sicurezza dei prodotti, dall'ordine pubblico all'immigrazione alla sicurezza urbana, informatica, stradale etc. Anticipazione della tutela a stadi precedenti il pericolo presunto, uso strumentale e talora irrazionale del diritto penale come mezzo di prevenzione e schermo contro i pericoli, riscoperta della pericolosità al posto di offesa e colpevolezza. È in gioco il penale come "diritto". È in gioco, ancor più, lo Stato di diritto rispetto al sorgere di uno Stato di prevenzione.
L'atto ultra vires (non è senz'altro né "nullo" né "annullabile", ma) è di regola "efficace" (come già accadeva ante riforma); esso va considerato "inefficace" nel solo caso in cui la controparte abbia "intenzionalmente agito a danno della società" (e ciò a differenza del diritto previgente, ove l'inefficacia conseguiva solamente alla non "buona fede" della controparte); questa eventuale inefficacia può essere, come in passato, scongiurata ex ante da una autorizzazione assembleare e può essere, pure oggi, "convertita" in piena efficacia da un placet assembleare circa l'operato dell'amministratore.
Il nuovo sistema ha portato anche un ampliamento del concetto di soggetto passivo ai fini dell'individuazione della territorialità dei servizi, ricomprendendo anche gli enti non commerciali per i servizi ricevuti nell'ambito dell'attività istituzionale e gli enti non soggetti muniti di partita iva, alla stessa stregua di quanto già accadeva per gli acquisiti intracomunitari di beni. Inoltre, è stato ampliato il ricorso al meccanismo del reverse charge a tutte le ipotesi di operazioni effettuate da soggetto non residente e, ai fini di controllo, è stato previsto l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche con riferimento alle prestazioni si servizi.
., di cui alla legge n. 10 del 2012, diretta a consentire alla parte a ciò legittimata di scegliere direttamente il notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario, quando non sono stati apposti i sigilli ed il notaio non è già stato designato dal defunto nel testamento, anziché dover necessariamente ricorrere a tal fine all'Autorità giudiziaria, così come accadeva in precedenza. Previo inquadramento di questa innovazione legislativa nell'ambito della previgente disciplina dell'inventario, e delle relative categorie concettuali ormai consolidate, l'A., dopo essersi soffermato sulla ratio sottesa all'intervento del legislatore, affronta una pluralità di problematiche aperte da quest'ultimo, giungendo a ritenere che ci troviamo di fronte ad una riforma di portata ben più significativa di quanto potrebbe apparire a prima vista, se non altro in ragione: a) dell'ambito di applicazione della stessa, non circoscritto al solo inventario dei beni ereditari ma bensì esteso a tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.; b) della peculiarità della figura di inventario introdotta nel nostro ordinamento, stante la possibilità di prescindere dalla delega dell'Autorità giudiziaria con riferimento ad un inventario comunque assoggettato alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cui è, peraltro, inscindibilmente legata la difficoltà di inquadramento dello stesso rispetto alla tradizionale contrapposizione fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale; un inventario che però, secondo l'A., indipendentemente dalla qualificazione adottata, ha la medesima efficacia probatoria dell'inventario delegato dall'Autorità giudiziaria, dal quale differisce, invece, sotto il profilo "soggettivo", non essendo in tal caso il notaio qualificabile come ausiliario del giudice (art. 68 c.p.c.) e non essendo, dunque, neanche applicabile la relativa normativa; c) delle ricadute di ordine sistematico, non tanto e non solo con specifico riferimento alla tematica dell'inventario (sub specie, in particolare, di rapporti fra inventariazione e sigillazione, nonché di tenuta di pregressi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati), quanto soprattutto, in via più generale, con riferimento a quella della competenza del notaio in tema di atti non negoziali (ivi compresi i verbali di constatazione).
Ma, a differenza di quanto accadeva prima del 2001, ora l'autonomia scolastica è stata inserita nell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; così la scuola è divenuta oggetto di scontro tra Stato e Regioni. Il lavoro cerca di indicare le difficoltà connesse alla delimitazione del concetto di autonomia scolastica anche mediante lo studio delle argomentazioni delle sentenze della Corte costituzionale.
., abrogata con il referendum del 1987, esso analizza la legge n. 117/1988 (comunemente nota come "legge Vassalli"), che disciplina attualmente la materia, prevedendo che il magistrato risponda non solo per dolo - come accadeva in passato - ma anche per colpa grave. La responsabilità è però indiretta perché il cittadino deve promuovere l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, il quale eserciterà successivamente l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Il saggio prosegue con un esame dei progetti di legge di modifica della legge n. 117/1988, evidenziando come gli spazi di intervento del legislatore siano molto limitati. Ciò, perché il principio di responsabilità del magistrato deve coniugarsi con quello della sua indipendenza, il quale esige - secondo la Corte costituzionale - che l'azione di risarcimento del danno venga esercitata nei confronti dello Stato, che vi sia un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda e che al giudice sia garantita l'autonomia nell'interpretazione delle norme di diritto e nella valutazione dei fatti e delle prove. Il saggio si conclude osservando che, per una maggiore tutela del cittadino danneggiato, sarebbe opportuno che il giudizio sulla responsabilità del magistrato venisse affidato a un organo esterno alla magistratura, indipendente dal potere politico. La cosa più importante è comunque la prevenzione: occorre prevenire gli errori dei giudici curando costantemente la loro formazione professionale e controllando seriamente la loro professionalità.
L'art. 2500 quater c.c. disciplina l'assegnazione ai soci delle partecipazioni sociali per effetto delle trasformazioni omogenee progressive, occupandosi, a differenza di quanto accadeva prima della riforma del diritto societario, anche della sorte del socio d'opera. La dottrina ha approfondito l'argomento dall'angolo visuale delle trasformazioni omogenee, distinguendo e combinando le varie ipotesi, a seconda che l'opera sia stata o non, in tutto o in parte, già eseguita, che il conferimento d'industria sia stato o non capitalizzato e che il tipo d'arrivo sia o non azionario. Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di analizzare la problematica del destino del socio d'opera anche nel caso in cui l'operazione straordinaria sia una trasformazione eterogenea atipica coinvolgente le società di persone ed i soggetti di diritto elencati negli artt. 2500 septies ed octies c.c.