Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale
Il contributo esamina la disciplina delle invenzioni accademiche nel contesto del Codice dei diritti di proprietà industriale. Il Codice ripropone la disposizione già appartenuta alla Legge Invenzioni che aveva modificato il regime delle invenzioni generate da dipendenti di enti pubblici di ricerca, derogando alla regola della titolarità istituzionale e attribuendo al dipendente pubblico il diritto di brevettare. Vengono segnalate le criticità della norma anche nei profili di compatibilità con le norme costituzionali e le difficoltà causate a livello negoziale dal diverso modello di allocazione del diritto.
Vengono ricostruite le vicende accademiche e l'opera di Oreste Ranelletti, inquadrandole nell'ambito delle nuove partizioni del diritto, dopo le riforme costituzionali dell'ottocento, caratterizzate principalmente dal tramonto del diritto fiscale, assorbito nel diritto amministrativo. Fra gli argomenti di interesse per il diritto finanziario, fondamentale è l'assetto giuridico degli istituti finanziari fra scienza delle finanze e diritto amministrativo. Rilevante è la teoria della causa dell'imposta e, fra i temi di carattere giuridico, l'attuazione dell'imposta dalla fase costituzionale alla formazione del credito come diritto pubblico soggettivo patrimoniale dello Stato.
L'Università è attualmente sotto attento scrutinio ed osservazione e temi quali la misurazione delle performance e la valutazione della qualità delle attività accademiche sono di estrema attualità. Tuttavia, con particolare riferimento all'ambito della ricerca scientifica, questo compito si caratterizza come estremamente difficoltoso. A tale scopo, è possibile utilizzare dei metodi indiretti, quali la creazione e l'utilizzo di appositi journal ranking, liste formali dalle quali è possibile desumere il livello qualitativo di una rivista. Partendo da queste premesse, questo lavoro presenta i principali metodi di creazione dei journal ranking, evidenziando eventuali benefici e criticità che potrebbero essere connessi al loro uso nella valutazione della ricerca scientifica.
Si avverte, preliminarmente, la stranezza dell'aggancio all'opera di un giurista tedesco di questioni accademiche italiane. In tema di causa giuridica dell'imposta sono ricordati i collegamenti della costruzione del Ranelletti con la teoria del Griziotti. Si sottolinea, infine, come i riferimenti ai principi costituzionali non vanno limitati alla esegesi di alcune norme tributarie, ma riguardano situazioni storiche nelle quali le Costituzioni assumono valore di "norma primaria", creando nuovi assetti istituzionali e determinando mutamenti nella struttura stessa degli Stati.
., in apertura all'analisi che viene svolta nelle pagine di questo numero della rivista, traccia i lineamenti del problema relativo all'inquadramento giuridico e sociologico che verranno affrontati da ciascuno degli Autori, secondo le proprie esperienze professionali ed accademiche.
La preparazione all'inserimento reale in ambito lavorativo, in genere, non è troppo curata neppure a livello universitario in cui molto spesso gli accademismi superano la visione concreta utile per galassie non accademiche. La soluzione può trovarsi nella realizzazione di una politica del lavoro attenta, che coniughi istruzione e formazione in una prospettiva di lungo termine.
D.lg. n. 274 del 2000; per altro verso, accennano uno spartito nuovo, "inaudito" tanto nelle aule giudiziarie quanto in quelle accademiche. Quanto al primo aspetto, esse riaffermano, in primo luogo, l'ammissibilità di risarcimenti provenienti non direttamente dal reo ma dall'istituto assicurativo cui esso è legato e, in secondo luogo, la necessità che la complessiva opera riparativa sia effettiva ed integrale. Quanto all'innovazione, questa consiste nel rimodellamento dei requisiti della causa estintiva sulla finalità riconciliativa (centrale nel sistema del giudice di pace): parametro prioritario e decisivo del giudizio sull'idoneità delle condotte riparatorie ad estinguere il bisogno di pena viene ad essere, in definitiva, la completa soddisfazione delle richieste avanzate dalla vittima. Se la consolidazione effettuata dalla Corte è del tutto condivisibile, essendo coerente con il dettato legislativo e con il fondamento oggettivo, compensatorio e sanzionatorio dell'istituto, l'innovativa implementazione del fine conciliativo risulta fortemente dissonante rispetto ad entrambi questi ultimi, una forzatura, foriera di prassi distorsive nonché di una drastica riduzione dell'operatività di tale importante strumento normativo.
Il rafforzamento del rapporto tra istituzioni accademiche e territorio è stato spesso posto in risalto nel dibattito pubblico che ha preceduto ed accompagnato l'approvazione della legge 240/2010, di riforma del sistema universitario. In questo contesto, il saggio si pone l'obiettivo di verificare, prendendo a riferimento i nuovi statuti di autonomia approvati in attuazione della riforma, se davvero questo rapporto sia un dato significativo, che contraddistingue le finalità, l'organizzazione e la complessiva governance delle Università. Il quadro che ne risulta è, a ben vedere, non privo di ombre e la riforma "Gelmini" non pare aver realmente proiettato sul territorio (né, tanto meno, aperto agli interessi locali) le istituzioni accademiche.
Solo la collaborazione tra istituzioni governative, aziende private e strutture accademiche, può consentire di produrre una risposta efficace ad una criminalità informatica, in continua evoluzione, che agisce su scala planetaria. Tuttavia c'è chi pensa ad una maggiore integrazione, anche psicofisica, con le tecnologie digitali ... (Questo articolo è presente nella rivista anche in inglese. - The English version of this article is also available in this review)
Queste strutture di servizio, mettendo in connessione le conoscenze accademiche con quelle tecnologiche delle imprese, specie tramite il supporto ai processi di brevettazione e "licencing" degli atenei, possono favorire il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema industriale. Obiettivo del lavoro è esaminare come sta evolvendo il ruolo degli uffici per il trasferimento tecnologico delle università italiane e come le attività da essi svolte possono impattare, a livello locale, sullo sviluppo economico e industriale. Dal punto di vista metodologico, ai fini dell'analisi è utilizzato il metodo dei casi. L'ufficio di trasferimento tecnologico oggetto di studio è quello del Politecnico di Milano, riconosciuto come caso "benchmark" a livello italiano. L'analisi casistica mostra che le finalità dell'ufficio di trasferimento tecnologico del Politecnico di Milano si sono nel tempo modificate e ampliate e che le attività da esso svolte, favorendo il processo di valorizzazione delle conoscenze accademiche, in maniera coerente e complementare con gli altri canali di comunicazione università-impresa, possono contribuire allo sviluppo del sistema economico locale.