Hanno pure corso in esenzione di tassa: a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podestà dagli uffici indicati nell'articolo precedente 48; b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili; d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le Intendenze di finanza, gli uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione; e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia; h) le corrispondenze ufficiali che la Regia accademia d'Italia indirizza agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione; i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazione agli utenti.
L'A. parte da un breve resoconto del suo coinvolgimento nella questione, concentrandosi sugli incontri dei filosofi morali/teologi, medici, giuristi e infermieri che presiedette nel 1986 per discutere l'argomento in profondità, dopo la dichiarazione della Pontificia Accademia delle Scienze del 1985 che affermava che in trattamento delle persone in uno stato di incoscienza permanente non è obbligatorio ma che tutta l'assistenza, compresa la nutrizione, dovrebbe essere loro profusa. Questi incontri portano l'A. stesso e alcuni altri a cambiare le loro precedenti opinioni, secondo cui non era obbligatoria la nutrizione, e a scrivere un documento, pubblicato nella rivista Issues in Law and Medicine nel 1987 e firmato da più di 90 studiosi, in cui vengono fornite le ragioni per cui tale nutrizione è moralmente necessaria in modo ordinario. Egli analizza quindi i punti di vista delle diverse fonti sull'argomento, compresi i vescovi cattolici e gli studiosi, dai primi anni 80 fino al pronunciamento di Giovanni Paolo II del 20 marzo 2004. In particolare egli presenta l'argomento assai influente presentato da Kevin O' Rourke, O.P. che afferma che un'adeguata lettura del discorso del 1957 di Papa Pio XII sosterrebbe l'opinione secondo cui tale somministrazione di cibo/acqua è straordinaria perché non permette al soggetto in stato di incoscienza permanente di perseguire il fine spirituale della vita. L'A. mostra che questa interpretazione di papa Pio XII è grossolanamente imprecisa. L'A. quindi riassume il discorso di Giovanni Paolo II del 20 marzo affermando che la nutrizione di tali persone è una questione di assistenza ordinaria ed è obbligatoria. Egli poi esamina l'accoglienza estremamente ostile che questo discorso ha avuto da parte di molti teologi, che hanno affermato che esso non è compatibile con l'insegnamento della tradizione cattolica, o che impone gravi pesi non necessari a coloro che forniscono le cure, o che non era ben ragionato, ecc. L'A. conclude con la difesa del discorso di Giovanni Paolo II, rispondendo alle obiezioni sollevategli contro.
In questo contesto l'unica via di uscita è "portare le imposte dove non ci sono", indirizzando i controlli verso la materia imponibile nascosta al Fisco, e smettendo di fare accademia sul regime giuridico di quanto è stato dichiarato. Per farlo occorre che i tributaristi indichino al resto dell'opinione pubblica, e allo stesso legislatore, i punti di forza e di debolezza delle attuali forme di tassazione, superando le anacronistiche visioni moralistico-sociologiche dei fenomeni di evasione fiscale.
E' però possibile tentare di tracciare un quadro d'insieme della vicenda, considerando quali tic culturali si siano disvelati nelle reazioni di tribunali, corti europee, accademia e palazzi del potere. Una vicenda - quella della legislazione sull'immigrazione - che permette di appurare come la legge costituita non tema più il paradosso e di come si giochi, sulla pelle dei migranti, una partita ideologica e dimentica dell'habeas corpus. Che costringe il giurista a rispolverare i ferri del mestiere, strumenti (nuovi e antichi) forse capaci di offrire una più completa tutela alle libertà fondamentali.
., promotore della legge 394/1991 sulle aree naturali protette, lancia, dalla più prestigiosa sede accademica e culturale italiana, una proposta-sfida per il terzo millennio: quella dell'introduzione di una normativa che sancisca l'assoluta intangibilità (eccettuata la manutenzione), senza che l'autorità amministrativa possa autorizzarne la trasformazione, di alcuni beni e luoghi inclusi in un Elenco, periodicamente compilato da una Commissione nominata dal Presidente della Repubblica italiana e formata da tre rappresentanti di ciascuno dei seguenti organismi: Unione per la Conservazione del Mondo (UICN), Consiglio d'Europa, UNESCO, Accademia Nazionale dei Lincei, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana. L'inclusione di un bene nell'Elenco dovrà essere motivata e accompagnata da una precisa descrizione, da un'accurata cartografia e controbilanciata da alcune misure di favore come esenzioni fiscali e facilitazioni creditizie. Nel Novecento e anche in questi primi anni del terzo millennio tutte le normative italiane a tutela del paesaggio e dei beni culturali (dalla legge Rosadi-Croce n. 778 del 1922 alla legge 431/1985) sono state caratterizzate da una disposizione costante: per trasformare, distruggere, modificare beni immobili di interesse storico e artistico od aree di valore naturalistico-ambientale, oggetto di vincolo, occorre un'autorizzazione pubblica. Se questa autorizzazione è concessa (dallo Stato, dalla Regione o dalle Amministrazioni locali) l'intervento è legittimo, mentre se l'autorizzazione non viene concessa l'eventuale intervento diventa abusivo. Il "mostro di Fuenti" in Campania ha resistito impavido per oltre vent'anni dalle prime denunce di "Italia Nostra", per essere infine abbattuto solo dopo alcune battaglie giudiziarie. Allo stesso modo i peggiori scempi urbanistici sono stati consumati con l'assenso delle amministrazioni locali. È possibile citare qui i casi di Monticchiello e Casole d'Elsa in Toscana. Le esperienze negative di questi comportamenti pubblici inducono ad assumere una posizione molto restrittiva, se si vuole veramente garantire la sopravvivenza e l'intangibilità di alcuni edifici e ambiti paesistici di valore universale e fondamentale anche per l'economia del turismo straniero.
Accademia Perduta Romagna Teatri. Un profilo di governance in campo culturale
L'articolo presenta il caso di Accademia Perduta Romagna Teatri, un'importante istituzione di spettacolo dal vivo attiva da oltre trent'anni soprattutto nel territorio della Romagna. Date le caratteristiche di successo dell'istituzione e il significativo grado di sviluppo e attenzione che la stessa manifesta nei confronti di aspetti tipici della dimensione della "governance", obiettivi dell'articolo sono prima di tutto di presentare gli elementi caratterizzanti della "governance" dell'istituzione in esame, verificando cosi l'utilità analitica e interpretativa del "framework" proposto e inoltre la possibilità di trarre generalizzazioni dall'analisi del caso, per poi individuare eventuali limiti e rischi dell'esperienza considerata, nonché le condizioni della sua sostenibilità economica e replicabilità.
L'A. riflette sui nuovi orizzonti che i finanziamenti europei aprono alla ricerca penale e processuale penale, sempre più interdisciplinare tra accademia, professione legale e società.
Il circolo ermeneutico: accademia, avvocatura, magistratura