L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Il saggio si propone di dare un contributo utile, per quanto di livello elementare, al superamento di un grave difetto di comunicazione che si registra fra economisti e giuristi particolarmente nella materia del lavoro, dove i rispettivi approcci "ortodossi" tradizionali appaiono reciprocamente impermeabili più di quanto accada in altri campi. La prima parte del saggio si propone di chiarire in linea generale la distinzione fra l'oggetto degli studi economici e quello degli studi giuridici: distinzione, questa, indispensabile per qualsiasi discorso su di una possibile cooperazione fra economisti e giuristi senza reciproche invasioni di campo. La seconda mostra come la scienza economica sia già pervenuta da tempo a porre alcune premesse concettuali fondamentali per tale cooperazione - particolarmente nella materia del lavoro - individuando e spiegando le possibili ragioni d'essere economiche dell'ordinamento giuridico, dell'intervento autoritativo dello Stato nei rapporti fra gli individui e del contratto di lavoro nell'impresa. Il discorso prosegue con l'individuazione di alcuni profili di utilità della conoscenza del diritto del lavoro per l'analisi economica (terza parte) e, viceversa, dei profili di utilità dei risultati della ricerca economica per l'interpretazione e l'applicazione del diritto del lavoro (quarta); e si conclude con alcune considerazioni sul contributo che dalla cooperazione fra giuristi ed economisti può venire alla delimitazione, ma al tempo stesso al rafforzamento, del ruolo del diritto del lavoro.
La sentenza in commento affronta in maniera più risoluta e decisa di quanto non accada di solito in giurisprudenza la questione dei criteri utili ad apprezzare la meritevolezza o meno degli interessi perseguiti con il contratto atipico. Nel caso di specie, l'autonomia del giudizio di meritevolezza rispetto ad altri cui viene sovente accostato o sovrapposto (ad esempio: quello di liceità o di giuridicità del vincolo) viene ravvisata nel contratto che trasferisca il rischio dell'operazione tutto a carico di una parte, senza garantire a quest'ultima alcun vantaggio, nemmeno sperato.
Secondo il giudice, l'organizzatore deve fornire lo spettacolo promesso adottando le cautele che consentano una normale fruizione della partita, sottoposta nel suo svolgimento alla legge di pubblica sicurezza, per cui quanto accada allo spettatore per il comportamento del pubblico non comporta una sua responsabilità contrattuale. Egli non esercita un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ma potrebbe sussistere una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., negata nel primo caso, in cui un tifoso viene colpito da un oggetto lanciato da uno spettatore rimasto sconosciuto, e affermata nel secondo, in quanto l'autore era un agente di polizia, ma convenuto in questo caso era il Ministero dell'Interno e non l'organizzatore.
Perché ciò accada l'eccezione di compensazione deve presentare i caratteri processuali propri dell'eccezione in senso stretto, talché si chieda al giudice di verificare l'avvenuta estinzione della stessa obbligazione secondo modalità civilisticamente consentite e previste.
Naturalmente, può accadere, è auspicabile accada che democrazia popolare e democrazia giudiziaria coincidano, o almeno divergano di poco. Ma questo sovente non avviene e con il confessionismo laico il potere del giudice viene sospinto al suo apice. Il magistrato diviene insieme sacerdote e giudice, non attua solo il diritto, plasma anche la morale. E' interprete unico ed arbitro del confessionismo che regge lo Stato, senza che nessuna Chiesa o formazione religiosa sia legittimata ad interferire. Si libera perciò anche del crocefisso, che ricorda la possibilità dell'errore giudiziario.
La pronuncia appare senz'altro positiva nella parte in cui è finalizzata a rendere effettiva l'esigenza di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, ma lascia aperto qualche interrogativo poiché non si sofferma ad analizzare cosa accada quando l'urgenza dovesse essere dedotta quale ragione di anticipazione della notificazione dell'atto.
Le reti e le loro componenti si evolvono costantemente creando nuovi percorsi di attacco e rendendo indispensabile poter conoscere cosa si stia difendendo o si decida di proteggere, al fine di avere la totale visibilità di cosa accada in rete e di poter analizzare e collegare le informazioni in tempi sempre più ridotti. Serve l'intelligenza delle tecnologie e dei servizi, ma sono necessari anche i professionisti della sicurezza con specifiche competenze. Non è possibile capire in questa fase o prevedere come tale rivoluzione si svilupperà, ma una cosa è chiara: un'efficace risposta non può prescindere da un approccio integrato, che includa tutti gli "stakeholders" in campo: il settore pubblico e privato, il mondo accademico e la società civile, fino alla politica nazionale e internazionale.
Lo scritto prende le mosse da un caso reale: ci si domanda cosa accada qualora il testatore, pur avendo nominato in un sofisticato testamento due eredi e alcuni legatari, abbia poi omesso di comprendere nella scheda alcuni beni facenti parte dell'asse. Per la detta parte residuale, viene allora rifiutato un meccanismo di applicazione automatica, di matrice "oggettiva", delle regole della successione legittima, meccanismo il quale sembra invece preferito sporadicamente dal diritto giudiziale. Per converso si suggerisce una tesi "soggettiva", tale per cui si debba in primo luogo indagare ed interpretare la volontà testamentaria complessiva: laddove si dimostri che l'intento del testatore sia stato quello di redigere un testamento onnicomprensivo, allora l'omissione diviene "semplice dimenticanza", di modo che si deve arguire che i beni non contemplati vadano agli eredi già nominati nel testamento, ad esclusione di eventuali successori legittimi.
Ma perché questa accada è necessario che tutti gli operatori - i giudici, gli avvocati, i sindacalisti -, sia pure con ruoli diversi e posizioni non necessariamente coincidenti, siano animati da una comune "tensione ideale" che porti a una interpretazione della nuova normativa che sia il più possibile rispettosa del "modello sociale costituzionale". Infatti, come ci insegna anche la UE, per elevare il livello delle tutele non bastano le norme; quel che conta è la loro attuazione: le leggi "camminano" con le gambe dei loro destinatari.