L'A. evidenzia, altresì, la sfiducia nel sistema delle relazioni industriali del legislatore che, nel riconoscere al datore di lavoro la possibilità di procedere alla stipulazione di più contratti a termine acausali senza limite di durata, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva, ridimensiona fortemente il margine di intervento lasciato all'autonomia collettiva, prevedendo che l'acausalità possa riguardare soltanto i contratti a termine avviati nell'ambito di specifici processi organizzativi determinati da "ragioni" individuate "ex lege". Tale previsione appare controproducente allorché illogica in quanto le ragioni indicate essendo oggettive e controllabili, quindi tali da soddisfare la clausola generale di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001, non avrebbero bisogno di "imprimatur" da parte della contrattazione collettiva. L'A. conclude con l'analisi delle modifiche che la legge di riforma ha apportato all'art. 32, l. n. 183/2010, con riguardo alla disciplina della decadenza e dell'indennità onnicomprensiva in caso di conversione del rapporto di lavoro a termine.
La nuova legislazione pone congiuntamente per contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione a tempo determinato vari ordini di limiti sul piano temporale (nelle norme che introducono ipotesi di accesso "acausali" e che includono i periodi di lavoro somministrato nel limite massimo di durata del contratto a termine). Da questa regolamentazione consegue la ridefinizione della stessa area di liceità della somministrazione, e segnatamente la necessaria temporaneità della causale di accesso a questo contratto.
La speranza, più che aspettativa, è che i contratti a termine "acausali" e quelli liberi previsti dalla contrattazione collettiva diano veramente occasioni di lavoro, oltre che un'occupazione provvisoria. Si danno alcune certezze, che finora erano mancate con difficoltà e contenzioso a non finire. Infine, la legge comunitaria (l. n. 97 del 2013) ha riparato l'errore sulla computabilità dei contratti a termine, evitando un'ulteriore procedura d'infrazione comunitaria.
I contratti di lavoro "acausali", a termine ed interinali (d.l. n. 34/2014)
Il 2014 sarà ricordato come l'anno del "Jobs Act", composto da tre parti, prima dal d.l. n. 34/2014 sugli "acausali" e i contratti di solidarietà, dopo dalle grandi deleghe su "tutto" il diritto del lavoro (l. n. 183/2014) ed infine dalla legge di "stabilità 2015" con i benefici economici e normativi per rendere i contratti a tempo indeterminato più convenienti rispetto ai contratti precari. Si tenta di realizzare con forti risparmi economici ed anche normativi una stabilità d'occupazione, per trovare in modo razionale un difficile equilibrio con la flessibilità tanto di moda. In quest'intensa legislazione resta il "silenzio" sul lavoro pubblico, forse in attesa di una riforma dell'intera amministrazione pubblica ma specialmente, almeno questa è la sensazione, perché i problemi economici e di sistema non si risolvono con i pubblici dipendenti, che restano anzi un problema; il "silenzio" è stato rotto però dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte Ue, che, almeno per la scuola, forse ha affermato il diritto all'assunzione senza concorso. Per il futuro, si aspetta con i decreti delegati una riforma di "tutto", che rischia d'essere troppo, senza un preventivo dibattito dato che nulla si sa sui decreti da emanare in attuazione delle deleghe della l. n. 183/2014.