La figura dei ministri di culto acattolici delle confessioni "senza Intesa". Gli orientamenti del Consiglio di Stato tra consistenza numerica dei gruppi religiosi e discrezionalità della Pubblica Amministrazione
Le riflessioni emerse dal Concilio Vaticano II e codificate nel "Codice di Diritto Canonico" [CIC] del 1983 e nel "Codice dei Canoni delle Chiese Orientali" [CCEO] sulla materia della "communicatio in sacris" fanno riflettere sui casi concreti di urgenza e di necessità spirituale in cui potrebbero essere amministrati i Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli Infermi agli acattolici delle Chiese orientali e delle Chiese e Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma. Lo studio intende esaminare il ruolo delle Autorità locali sia di Rito latino che di Rito orientale in questa materia e la necessità della reciprocità con le Autorità delle Chiese territoriali sull'esempio dell'Ucraina, che fa riflettere sulle problematiche emerse. L'esame sulla "communicatio in sacris" accenna anche la problematica dell'accoglienza nella Chiesa cattolica dei non cattolici, specialmente i fedeli delle Chiese ortodosse e la ragione della loro appartenenza al Rito della propria Tradizione liturgica, che da parte propria è contraria a qualsiasi forma di "proselitismo".