Con la sentenza 4 novembre 2004, n. 21095 le Sezioni Unite hanno confermato il nuovo orientamento assunto, a partire dal 1999, dalle sezioni semplici che hanno dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari, ma non hanno risposto alle attese in quanto l'impianto argomentativo della motivazione è criticabile sotto più profili di carattere metodologico, e precisamente: (i) sul valore da attribuire alla giurisprudenza antecedente al 1999 ai fini della verifica circa la sussistenza dell'opinio iuris, (ii) per la mancata considerazione dell'esistenza, anteriormente all'entrata in vigore del codice del 1942, di "usi contrari" ex art. 1283 c.c. con riferimento al conto corrente bancario; (iii) per aver recepito una nozione tralatizia e ormai superata del requisito soggettivo dell'uso (opinio iuris ac necessitatis) alla luce dei contributi della recente e più attenta dottrina. La conclusione tratta dall'A. è di ritenere che la questione della legittimità delle clausole dei contratti bancari che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi non sia chiusa con la sentenza in esame, ma debba essere rivisitata e ripensata, eventualmente anche nella prospettiva di ritenere operante il principio della capitalizzazione degli interessi nel settore bancario al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1283 c.c.
Lo scorso novembre 2006 è stato presentato alla camera dei deputati il progetto di legge "Norme in materia di difesa civica e istituzione del difensore civico nazionale" (AC n. 1879), che ha la finalità dichiarata di risolvere le criticità maggiori del modello italiano di difesa civica, prevedendo, in particolare, l'estensione uniforme del diritto a tale forma di tutela sull'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti i soggetti pubblici o privati che svolgono pubbliche funzioni. L'A. coglie l'occasione per un excursus sull'evoluzione ordinamentale e normativa dell'istituto e sulla sua attuazione concreta nelle istituzioni, proponendosi di evidenziare la specificità della sua missione, rispetto a quella degli organi politico-amministrativi e del sistema giurisdizionale, e di coglierne il ruolo essenziale nell'ambito dei processi di risanamento del sistema pubblico.
AC 5117 in discussione in Parlamento) la fase di avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, soffermandosi in particolare sul deposito della domanda e dei documenti che devono essere allegati alla stessa ed analizzando gli effetti prodotti dal deposito della proposta e dall'accordo successivamente raggiunto sulla stessa.
È in questa indagine che si innesta l'analisi sull'inviolabilità, sull'indipendenza giurisdizionale e sull'extraterritorialità studiata, anche con uno sguardo retrospettivo, attraverso le opere di due grandi giuristi, Ugo Grozio ("De jure belli ac pacis", 1625) e Cornelius Bynkershoek ("De foro legatorum", 1721), e di un diplomatico, Abraham de Wicquefort ("L'ambassadeur et ses fonctions", 1681). È solo un dettaglio, ma tutti e tre erano olandesi.
La questione di fiducia ha così modificato in maniera progressiva e incisiva il procedimento legislativo, diventando da strumento speciale sempre più strumento normale dell'"iter legis", indipendentemente dall'ampiezza e dal colore della maggioranza in Parlamento, come se intorno ad essa fosse subentrata una sorta di "opinio iuris ac necessitatis". Il recente dibattito sull'approvazione della nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati (c.d. "Italicum", legge 6 maggio 2015, n. 52) induce dunque a una nuova riflessione sull'istituto.