Inoltre, sulla base di un approccio sostanzialistico che guarda alla concretezza dei fatti commessi dall'accusato, la Corte ritiene che il sistema italiano di punizione dei "market abuses", fondato sul cd. doppio binario penale e amministrativo, violi il principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 4, protocollo n. 7 CEDU. La decisione induce a ripensare il sistema sanzionatorio della Consob e delle altre Autorità amministrative indipendenti italiane.