Market abuse: disciplina a tutela dei mercati finanziari
., in particolare, si sofferma sulla tematica dei controlli esterni sui soggetti operanti nel mercato finanziario, sulla nuova normativa dei controlli interni alle società e sugli obblighi di trasparenza e pubblicità degli operatori finanziari in sede di collocamento dei prodotti ed anche sulle nuove disposizioni contenute nel d.d.l. in materia di market abuse.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge comunitaria 2004, che, tra le numerose disposizioni, introduce la nuova disciplina del market abuse, reato per arginare il quale sono state introdotte sanzioni penali più severe, la responsabilità oggettiva dell'ente emittente ed una serie di misure per il potenziamento della Consob, non solo a livello di organico, ma anche in relazione all'acquisizione di poteri inquisitori, investigativi e sanzionatori. La legge comunitaria, inoltre, delega il Governo a recepire alcune direttive, tra cui quella relativa alla società cooperativa europea, per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; quella concernente le offerte pubbliche di acquisto, quella in materia di conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società; quella riguardante i mercati degli strumenti finanziari.
Market abuse e "le" responsabilità amministrative degli emittenti
La responsabilità dell'Ente emittente strumenti finanziari quotati per le condotte dei propri organi viene estesa non solo alle ipotesi di reato di market abuse, ma anche a quelle di illecito amministrativo, sempre realizzati nel di lui interesse o vantaggio. Ne consegue una singolare applicazione del regime della responsabilità "para-penale" dell'ente, con relativo beneficio di esimente, a fattispecie in cui è configurabile una responsabilità della persona giuridica connessa ad un fatto illecito altrui.
Recepimento della direttiva "Market abuse" e nuove linee guida del CESR
In considerazione della stretta attualità dell'argomento derivante dal recepimento della Direttiva 2003/6/CE (Direttiva Market Abuse), si offre al lettore uno spunto di confronto tra la nuova normativa e dette linee guida, tenendo in particolare considerazione la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lg. n. 231/2001, e sottolineando, quindi, alcuni spunti che si ritengono utili alla predisposizione di protocolli che possano evitare la commistione di eventuali reati in materia.
Una metodologia per l'individuazione di fenomeni di market abuse nei mercati finanziari
L'obiettivo di questo lavoro è quello di definire una metodologia che utilizzando informazioni contenute nelle serie storiche finanziarie sui corsi dei titoli sia in grado di segnalare su base giornaliera indizi circa l'insorgenza di un fenomeno di market abuse nel mercato. La metodologia individua segnali di market abuse nella presenza di rendimenti anomali (rendimenti in eccesso elevati), volumi elevati, elevata autocorrelazione nella serie storica dei volumi e dei rendimenti ed elevata correlazione tra volumi e rendimenti. La validità della metodologia è stata testata andando a verificare la sua capacità di segnalare i casi di sospetto insider trading che la Consob ha inoltrato alla magistratura.
Direttiva 2003/6/CE relativa al market abuse
Il Class Action Fairness Act of 2005,oggetto della presente analisi, ha trasferito , infatti alle Corti federali le cause con un valore superiore ai cinque milioni di dollari , determinano una notevole espansione della diversity jurisdiction dei giudici federali, nel tentativo di risolvere le problematiche originate da un sempre maggiore "lawsuit abuse" nel sistema giudiziario nordamericano.
La nuova disciplina del market abuse. L'insiders list: i suoi obiettivi e la valutazione dei suoi contenuti
Non sembra che un simile giudizio possa applicarsi alla normativa sul market abuse, altrettanto recente. Banco di prova, come al solito, deve essere il vaglio di applicabilità delle regole enunciate, non limitando l'analisi ala correttezza formale e coerenza sistematica dell'impianto normativo.
La Cassazione si pronuncia sul problema della successione di norme penali in tema di abuso di informazioni privilegiate, la cui disciplina è stata recentemente modificata ad opera della legislazione in tema di market abuse (l. n. 62/2005). Orbene, la pronuncia, oltre a propendere per la continuità normativa fra vecchia e nuova fattispecie incriminatrice, offre lo spunto per un'analisi storica dell'illecito in questione. La disamina, oltre ad illustrare l'istituto, delinea i principali problemi che si pongono nell'applicazione pratica del reato di insider trading.
La market abuse directive e la tutela della Consob: il risarcimento alla Commissione in caso di aggiottaggio
Ambito soggettivo ed oggettivo dell'informazione privilegiata post Market Abuse Directive
La sentenza rappresenta l'occasione per gli AA. di esaminare la fattispecie dell'"informazione privilegiata" come introdotta nel nostro ordinamento domestico dalla Market Abuse Directive: l'intervento del legislatore comunitario ha comportato la necessità, non solo per gli operatori del mercato dei capitali, ma anche di soggetti che possano incidentalmente venire a conoscenza di informazioni privilegiate, di gestire in modo specifico i flussi informativi, controllando i soggetti che possono aver accesso alle predette informazioni, così divenendo potenziali insiders, sia primari che secondari.
Market abuse directive e ruolo della Consob: della manipolazione del mercato e della tutela dell'attività di vigilanza della Consob
., ripercorsi i passaggi fondamentali della pronuncia, si sofferma brevemente sull'evoluzione della disciplina in tema di market abuse. Affronta, più nello specifico, la portata del concetto di artifici, come delineato dalla dottrina maggioritaria, alla quale ha aderito la sentenza in epigrafe. In particolare, può essere artificiosa anche un'operazione di per sé lecita, purché il mezzo utilizzato sia obiettivamente artificioso, cioè posto in essere con modalità tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta. Sottolinea, infine, il ruolo che il contesto fattuale (storico e teleologico) svolge nell'interpretazione del precetto penale, proponendone la valorizzazione.
Viene anche dedicato un ampio spazio all'attività sanzionatoria e vengono commentate alcune operazioni di market abuse. Nella parte finale la relazione si sofferma sulle numerose attività intraprese in sede internazionale e sulla gestione interna da cui si rileva che, al 31 gennaio 2008, il personale risultava composto da solo 556 unità.
I reati finanziari, propri dei "colletti bianchi", sono il genus ormai riconosciuto come quello nel quale si alternano e mescolano l'"insider trading" e l'usura, il riciclaggio e il "market abuse", l'abusivismo bancario e finanziario con le manipolazioni del mercato. Ma se questo è il lato "pubblicistico" della vicenda, ve n'è uno più propriamente "aziendalistico", se possibile più ampio e trasversale alle diverse discipline di studio e legislative. In più sedi e da anni si è sostenuto, a livello internazionale con maggiore consapevolezza, che la vigilanza sul sistema finanziario, aggiungiamo sulle "imprese finanziarie", serva da deterrente non solo contro le inefficienze allocative e le asimmetrie informative che producono tradimento del risparmio, ma anche (se non soprattutto) nei confronti del crimine finanziario.
., inoltre, mostra l'impossibilità di introdurre nel nostro ordinamento l'incriminazione di "fetal abuse", e conclude affermando che occorre non dividere gli interessi di cui si fanno portatori sia il feto sia la madre, ma unificarli.
Costituzione di parte civile nel processo penale per "market abuse"
Il saggio tratta delle origini storiche e dei diversi significati assunti dalla locuzione "abuse of process" nel corso della sua lunga vita nell'esperienza giuridica inglese. In particolare, ci si sofferma sulla evoluzione che la nozione in parola ha fatto registrare durante la sua applicazione nel terreno giurisdizionale. Dapprima, l'espressione fu utilizzata nell'ambito del processo penale per descrivere tutte le ipotesi in cui lo stesso fosse condotto dallo Stato nei confronti dei cittadini senza il rispetto delle loro fondamentali garanzie di difesa o fosse animato da intenti vendicativi o, ancora, fosse il frutto di condotte illecite da parte di tutti i soggetti incaricati di pervenire a una pronuncia giudiziaria. Successivamente, di "abuse of process" cominciò a parlarsi nell'alveo del processo civile, mutando radicalmente la prospettiva, nel senso che l'istituto veniva evocato per disciplinare ipotesi opposte e speculari a quelle proprie del processo penale. In particolare, l'abuso processuale civile ha via via adottato le sembianze di quelle condotte processuali, sostanziatisi sia nell'inizio di procedimenti del tutto privi di idonea base fondante sia nella loro prosecuzione in forme e secondo fini immeritevoli di tutela, caratterizzate da una distorsione dello strumento processuale rispetto allo scopo suo proprio di realizzazione dei diritti soggettivi. Il fenomeno prese, a partire dal diciannovesimo secolo, dimensioni molto allarmanti e indusse il legislatore inglese a intervenire sin da 1896 con provvedimenti volti a scoraggiare conduzioni abusive di processi civili, attribuendo alle corti superiori incisivi poteri risolventisi nella cancellazione della causa dal ruolo o, in casi di più grave e manifesta scorrettezza, nella inibizione al promuovimento di azioni analoghe. Le parti successive del saggio si occupano di descrivere le molteplici forme di intervento giurisdizionale, nei confronti di categorie di parti processuali definite "abitualmente litigiose", che nel tempo sono divenute sempre più rigorose ed estese. Di questo viene offerta un'analitica rassegna, anche attraverso l'esame degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali più recenti. E infine, si volge lo sguardo verso le riflessioni che studiosi di altri paesi hanno svolto sull'"abuse of process" inglese: a questa stregua si formula la conclusione secondo cui altri ordinamenti europei hanno preso a mutuo il nucleo fondamentale della figura qui studiata reputandola idoneo presidio nei confronti della disamministrazione del processo ad opera delle parti, con esiti pregiudizievoli per la collettività dei cittadini.
"Materia penale", giusto processo e "ne bis in idem" nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, sul "market abuse"
L'articolo - che riproduce il testo della relazione svolta dagli AA. all'incontro di studio sull'argomento organizzato il 4 giugno 2014 dalla Associazione Bancaria Italiana - esamina la portata e le conseguenze della sentenza della Corte EDU sul caso "Grande Stevens contro Italia", che ha giudicato lesivo della convenzione l'assoggettamento di condotte di "market abuse" sia a sanzioni penali, e quindi al relativo procedimento giudiziario, sia alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob. Gli AA. convengono sulla qualificazione come "penale" in senso convenzionale del procedimento davanti alla Consob ai fini dell'applicazione delle garanzie del giusto processo. Esaminano poi le conseguenze della pronuncia della Corte di Strasburgo sia in relazione alla vicenda specifica, sia per il futuro e in relazione ai principio convenzionale del "ne bis in idem". In proposito fanno riferimento ai casi, non infrequenti in Italia specie nell'ambito tributario, in cui la legge, in deroga al principio di specialità, ammette il cumulo di sanzioni penali e amministrative per gli stessi fatti. Gli AA. concludono accennando alla opportunità di ripensare la materia costruendo in chiave di garanzie una "teoria generale dell'illecito" a carattere unitario, quale che sia il tipo di sanzioni applicabili.
"Ne bis in idem" e "market abuse": quali prospettive (aspettando la Consulta)
Il contributo muove dall'analisi della recente decisione della Cassazione penale di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disciplina del "market abuse" per allargare l'orizzonte anche ad altri precedenti, ove si è posto un analogo problema. Si mettono così in evidenza i rischi che l'applicazione disarmonica dei principi elaborati dalla Corte EDU può comportare sul terreno del rispetto dei principi fondamentali, "in primis" quello di legalità, che governano il nostro ordinamento, sottolineando il ruolo centrale svolto dal Giudice delle leggi.
MAD II ["Market Abuse Directive" - Direttiva sugli abusi di mercato]) che è costituita, a sua volta, dal regolamento (UE) n. 2014/596 (MAR) e dalla direttiva 2014/57/UE (CSMAD ["Criminal Sanctions for Market Abuse" - Sanzioni penali per abusi di mercato]), rappresenta il coronamento di un'intesa attività del legislatore europeo, avviata con i regolamenti 1227/2011/UE (REMIT ["Regulation on wholesale Energy Markets Integrity and Transparency" - Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso energetici]) e 648/2012/UE (EMIR), tesa ad armonizzare le discipline nazionali e a garantire la trasparenza dei mercati finanziari e, di riflesso, di quelli energetici. Nell'analizzare le previsioni della MiFID II rilevanti per i "commodity trader", il presente articolo mira ad individuare confini tra i prodotti energetici all'ingrosso, i derivati su merci ("commodity derivative") e gli strumenti finanziari e le conseguenti ricadute sui "trader" energetici.
Partendo dalle suddette osservazioni, abbiamo voluto approfondire tali tematiche avendo come obiettivo della ricerca quello di verificare quali conseguenze l'abuso apporta nella vita del minore al fine anche di fornire un contributo per le valutazioni medico legali in tema di "child abuse". Pertanto a 30 minori ambosessi, inviati in assistenza, dai Tribunali per i Minorenni di una regione del sud di Italia, presso un Centro Convenzionato ed accreditato presso gli Uffici di Giustizia Minorile, per aver subito abusi e maltrattamenti, è stato somministrato un questionario, previa acquisizione del consenso dei genitori, il "Los Angeles Symptom Checklist", che ha la funzione di verificare, in un soggetto esposto ad un trauma, la presenza di segni psicodiagnostici riconducibili al Disturbo da Stress Post Traumatico. In 18 dei trenta minori esaminati sono stati riscontrati segni psicodiagnostici riconducibili al Disturbo su riportato. La tipologia di abuso maggiormente rappresentata è quella di profilo psicologico, riferibile a situazioni di estesa conflittualità coniugale e genitoriale. Le valutazioni di profilo medico legale, in tema di "child abuse" hanno quindi necessità di essere supportate da strumenti sempre più attendibili.
"Hic Rodus, hic salta": l'incidenza del principio del "ne bis in idem" sulla disciplina del "market abuse" all'esame del Giudice delle leggi
La Consulta lascia sopravvivere la disciplina sul "market abuse" e, con sé, molti degli interrogativi emersi in dottrina e in giurisprudenza sulla conformità della stessa ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. In assenza di una pronuncia della Corte costituzionale, simile a quella del Consiglio costituzionale francese, che fornisca delle linee guida affinché la normativa nazionale, che prevede un sistema di doppio binario amministrativo-penale per medesime fattispecie, non si ponga in contrasto con il sistema CEDU, non resta che attendere l'intervento riformatore del legislatore italiano, auspicato peraltro dalla stessa Consulta, il quale sarà chiamato, al pari di quanto avvenuto in Spagna e Finlandia con riferimento al doppio binario nel settore tributario, ad individuare meccanismi idonei ad impedire che l'Italia venga di nuovo condannata dalla Corte di Strasburgo per violazione del principio del "ne bis in idem".
Riflessi organizzativi della rinnovata disciplina in materia di "market abuse"
La nuova disciplina eurounitaria dei "market abuse" contempla, a tutela dei mercati finanziari, sia sanzioni amministrative (Regolamento (UE) 596/2014), sia sanzioni penali (Direttiva 2014/57/UE). La previsione di una (apparente) duplicazione di misure punitive per i fatti di abuso di mercato richiede una complessiva verifica dell'assetto repressivo preteso dal legislatore europeo alla luce del principio "ne bis in idem" (tenendo conto della portata ad esso attribuita dalla Corte Europea di Diritti dell'Uomo nella sentenza "Grande Stevens"). Il presente contributo, quindi, propone un'analisi della normativa sovranazionale diretta a valutare se il legislatore eurounitario abbia tenuto in debito conto il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto e se abbia fornito indicazioni utili per la ripartizione sanzionatoria tra tutela penale e tutela amministrativa. In quest'ottica - orientata al rispetto dei diritti fondamentali - vengono prospettate le possibili opzioni sistematiche che, di fatto, si propongono alternativamente al nostro legislatore per adempiere ai nuovi vincoli punitivi.