Non compete, dunque, più all'imputato provare la conoscenza effettiva della sentenza pronunciata in absentia. L'ordinanza che si annota costituisce una delle prime pronunzie in materia dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e sancisce il principio che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale va accolta anche quando sia incerta l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato che ha proposto l'istanza.
Decisioni in absentia: ne absens damnetur
Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha esteso le conclusioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, sulla diretta forza vincolante della sentenza della Corte europea sul diritto dell'imputato ad un'equa riparazione per la violazione dell'art. 6 conv. eur. dir. umani, anche alle sentenze della medesima Corte europea che stabiliscano il diritto alla nuova celebrazione del processo penale in caso di violazione del medesimo art. 6 cit. sotto la specie dell'accertamento della non equità del processo celebrato "in absentia", precisando che la predetta forza vincolante impedisce al giudice italiano ogni diversa valutazione sull'effettiva violazione della disposizione convenzionale e travolge lo stesso giudicato penale interno che si sia eventualmente formato su detta questione.
La restitutio in integrum e l'analisi dell'esame verificatorio sull'effettiva conoscenza della pronuncia in absentia: tutela del diritto dell'imputato ad un equo processo
Giudizio in absentia e garanzie processuali internazionali: note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 117/2007
Le conclusioni della Corte costituzionale si muovono inoltre in direzione opposta rispetto ad una chiara prassi internazionale contraria alla celebrazione di giudizi in absentia, prassi dalla quale sembra possibile rilevare, sul piano del diritto internazionale generale, l'affermazione del principio ne absens damnetur quale principio generale di diritto processuale riconosciuto dalle Nazioni civili.
La Corte di cassazione esamina il caso di un cittadino italiano, richiesto in consegna dalla Francia, sulla base di una condanna emessa in absentia, verificando la compatibilità del rito contumaciale francese con la speciale condizione prevista nell'art. 19, lett. a) della legge sul M.A.E., che si sostanzia nella garanzia di un nuovo giudizio, secondo i corollari del giusto processo, stabiliti nella CEDU e nei relativi Protocolli aggiuntivi, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La conclusione è positiva, come già in passato era avvenuto con riferimento alla stessa legislazione francese, valutata in funzione della procedura di estradizione di cui alla Convenzione del Consiglio di Europa del 13 dicembre 1957. Il tema è di grande interesse, non solo per una corretta applicazione della legge n. 69 del 2005, ma anche nella prospettiva della prossima entrata in vigore della decisione quadro dell'Unione europea in materia di esecuzione delle sentenze in absentia emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri.
Processo in absentia: nuove prospettive di riforma allattenzione del Parlamento
Le ultime censure della Corte europea nei confronti dellItalia, nei casi di processi in absentia, hanno ulteriormente evidenziato la fragilità che contraddistingue la disciplina che regolamenta la contumacia, istituto ormai obsoleto. Proprio allo scopo di evitare condanne da Strasburgo e, conseguenzialmente, per armonizzare le norme di diritto interno in materia con le sollecitazioni della CEDU, va letto il recente disegno di legge 23.03.2009, n. 1440 (poi S 1440), anche se, a tal proposito, sembrano ancora lontani i tempi per lapprovazione definitiva del testo.
., dopo la novella del 2005, e viene per questa ragione analizzato, nel confronto tra l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, in tema di giudizio in absentia e quello della Corte di legittimità, con particolare riferimento alla trattazione giurisprudenziale del criterio della "effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento", del ruolo riconosciuto al difensore, della necessaria completezza della conoscenza delle accuse in relazione agli atti ed alle fasi del giudizio penale.
La Corte, nel concludere si spinge verso un indefettibile orientamento opposto a quello dettato dal sistema internazionale, per nulla propizio alla celebrazione dei processi in absentia dell'imputato - il cui principio in ambito internazionale si conforma ad una precisa direttiva - e non si interroga per nulla sulle forme e modalità di tale percorso argomentativo né sugli scopi del principio generale del diritto internazionale, eludendo il noto principio ne absens damnetur.
Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia
La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 ha introdotto rilevanti modifiche in riferimento all'esecuzione delle sentenze contumaciali: particolarmente significative quelle dettate in seno al mandato d'arresto europeo, costituite dalla previsione di una nuova causa facoltativa di rifiuto della consegna, nei casi di giudizio celebrato in absentia, la cui operatività è esclusa da un'articolata serie di condizioni. Si tratta, peraltro, di regole che appaiono maggiormente orientate a facilitare la cooperazione giudiziaria piuttosto che ad assicurare un'effettiva tutela dei diritti processuali di soggetti coinvolti.
Si tratta di un orientamento discutibile, che reintroduce presunzioni di conoscenza effettiva del procedimento difficilmente conciliabili con gli standard europei di tutela dei diritti dell'imputato giudicato in absentia.
La sfasatura tra la disciplina per la restituzione nel termine d'impugnazione in favore del condannato in contumacia e le condizioni dettate per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del soggetto giudicato in absentia costituisce un punto critico dell'attuale assetto del processo contumaciale. La figura del latitante tocca direttamente questo nervo scoperto del sistema e suggerisce prese di posizione assai più nette di quelle adottate dalla pronuncia in commento.
Processo "in absentia" ed esecuzione del M.a.e.: la conoscenza legale del procedimento obbliga l'autorità richiesta a consegnare il condannato
Anche dopo la riforma della disciplina sulla restituzione del termine, occorreva adeguare il processo "in absentia" ai "dicta" della Corte europea dei diritti dell'uomo (oltre che ad univoche indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale). In proposito, la l. 67/2014, si muove in duplice direzione. Da un lato eliminando la contumacia, con correlativa dilatazione - rispetto alla disciplina abrogata - dello "status" di assente. Dall'altro imponendo lo stop al processo nei casi in cui non sia possibile accertarne, neppure presuntivamente, la conoscenza da parte dell'imputato. È dubbio che la nuova disciplina sia conforme agli "standard" costituzionali e convenzionali, in particolare, per quanto concerne le ipotesi nelle quali si presume la conoscenza dell'accusa e si subordinano ad onere di prova i rimedi restitutori previsti per l'assente.
La rescissione del giudicato è un istituto di nuovo conio, introdotto dall'art. 11 l. 28 aprile 2014, n. 67, in funzione oggettivamente complementare rispetto ai nuovi "meccanismi" del procedimento "in absentia". L'art. 625-ter c.p.p., che ne costituisce la matrice ed è disposizione contenutisticamente essenziale, lascia irrisolte alcune questioni problematiche che, seppur implicitamente, pone: modulo procedurale, rimedi esperibili contro il diniego, conseguenze rispetto all'azione risarcitoria che sia stata eventualmente esperita. Ad ogni modo, la rescissione ex art. 625-ter c.p.p., introduce un ulteriore tassello verso la compiuta apertura del giudicato.
Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi "in absentia"
L'estradizione del condannato "in absentia"
Nella prima parte l'A. analizza la disciplina convenzionale in tema di estradizione di un soggetto condannato "in absentia". Nella seconda parte si considera l'incidenza della l. 28 aprile 2014, n. 67 (che ha abrogato l'istituto della contumacia) su tale disciplina.
Il contributo mira a ricostruire le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo di maggior impatto sulla disciplina interna in materia di procedimento "in absentia". La tematica pare quanto mai attuale, alla luce della recentissima novella l. 28 aprile 2014, n. 67 che ha profondamente modificato tale materia, già rimaneggiata, proprio in ragione di certi moniti europei, nel 2005.
La l. 28 aprile 2014, n. 67 introduce una innovativa disciplina del processo "in absentia", in ossequio alle istanze di riforma provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Rilievo particolare assume la previsione di un limite temporale che caratterizza la sospensione dei termini di prescrizione del reato disposta nelle more della sospensione del procedimento a carico dell'irreperibile. La "ratio" di una tale limitazione può rinvenirsi nella volontà, da parte del legislatore, di non addebitare all'imputato incolpevolmente ignaro i gravi effetti di una permanente ed indeterminata sottoposizione al processo penale.
Processo in "absentia" a un anno dalla riforma: "praesumptum de praesumpto" e spunti ricostruttivi
Il processo "in absentia" a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione
La riforma del procedimento "in absentia", che ha abolito l'istituto della contumacia, ha comportato significativi interventi correttivi anche al regime dei giudizi di impugnazione per assicurarne (pure con talune, evidenti, imperfezioni e disarmonie) la coerenza sistematica con la nuova disciplina. In estrema sintesi: quanto all'appello, vengono meno le regole del rito contumaciale (dalla notificazione dell'estratto della sentenza alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o alla restituzione nel termine per impugnare), mentre si estende il potere del giudice di appello di rilevare le nullità verificatesi nel precedente grado di giudizio, celebrato in assenza dell'imputato, e di disporre la retrocessione del processo; con riguardo alla cassazione, si allargano le ipotesi di annullamento della sentenza di condanna e di rinvio degli atti al giudice di primo grado, in conseguenza della rilevata nullità per violazione delle regole del procedimento in assenza. A loro volta, le norme transitorie, dettate dalla L. n. 118 per colmare l'originaria lacuna di una disciplina intertemporale, escludono l'applicabilità della disciplina dell'assenza nei giudizi di impugnazione in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 67, nei quali l'imputato sia stato già dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto d'irreperibilità in primo grado.
Procedimenti in corso e giudizio "in absentia"
La novella 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto il giudizio "in absentia". Per essa si pone il tema della sua applicazione, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. Si deve ritenere che il nuovo regime non concerne i processi che, al momento della sua entrata in vigore, siano in corso e nei quali l'imputato sia stato già dichiarato contumace-non irreperibile, posto che negli stessi continuano ad osservarsi le disposizioni previgenti. Va ritenuta con effetto retroattivo la disciplina intertemporale della legge 11 agosto 2014, n. 118, a far data dall'efficacia della novella.
., la nozione che la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha accolto del requisito della "absentia domini", secondo una direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l'anzidetto requisito là dove il "dominus" non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.
. - l'A. sostiene che, nel caso di una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, le situazioni di incertezza sulla malattia dell'imputato dovrebbero essere accertate dal giudice, in modo da allineare l'interpretazione dell'art. 420 ter al contenuto della L. n. 67 del 2014 sul processo "in absentia".
La necessità di trovare un equilibrio ragionevole tra efficienza e garanzie spiega, sinteticamente, perché per reati gravi è mantenuto il divieto di procedere "in absentia", mentre si permette la "ausencia" volontaria dell'imputato per reati meno gravi e contravvenzioni. Merita segnalare che nel 2014 la Corte costituzionale spagnola ha riconosciuto per prima volta la legittimità della consegna all'Italia di un cittadino italiano condannato in contumacia.
Mandato di arresto europeo reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi "in absentia"
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, di attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI, si connota per una doppia anima: "pratica", laddove enuncia tra i propri obiettivi quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse "in absentia" tra gli Stati membri dell'Unione europea; "garantista", laddove, viceversa, persegue lo scopo di rafforzare i diritti processuali dell'imputato non presente al procedimento penale a suo carico. A tal fine, sono state introdotte una serie di condizioni, volte a garantire la conoscenza del processo penale all'imputato assente, ricorrendo le quali la corte di appello, quale autorità di esecuzione, procede alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo allo Stato emittente (art. 19, comma 1, lett. a, L. n. 69 2005) ovvero riconosce la sentenza penale pronunciata in un altro Paese dell'Unione europea, dando ad essa esecuzione (art. 13, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 161 del 2010).