Regione Abruzzo
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.
L'Aquila, con conseguente reviviscenza dei risultati delle elezioni regionali svoltesi in Abruzzo in data 16 aprile 2000. Dopo aver avallato in astratto l'operazione condotta dal supremo giudice amministrativo, nel voler "rinverdire i fasti" del c.d. formalismo giuridico, si contesta l'interpretazione concretamente fornita sull'art. 15 l. 15/1990, dal momento che tale disposizione non limita espressamente la nullità ivi comminata alla sola elezione del soggetto incandidabile. Né ha miglior pregio quell'interpretazione sistematica del sistema elettorale regionale "in senso largo", secondo cui l'art. 17 l. 108/1968 non avrebbe attribuito allo stesso Consiglio regionale l'accertamento ex post della validità delle candidature, se la ricorrenza del vizio suddetto potesse determinare l'invalidità dell'intero procedimento elettorale: infatti, anche il nostro ordinamento conosce delle "clausole di suicidio" e, d'altronde, questa sorta di "auto-scioglimento" potrebbe pur sempre materializzare la c.d. funzione pedagogica delle entità rappresentate. Invece, la sentenza del Consiglio di Stato è condivisibile, integralmente, nella parte in cui procede alla (ineluttabile) considerazione unitaria del sistema elettorale regionale, sia "in senso largo" sia "in senso stretto". A seguito della riforma di cui alla l. 43/1995, così come rinforzata dalla l. cost. 1/1999, non possono essere inficiate delle elezioni miranti - in aggiunta all'elezione del Consiglio della Regione - alla preposizione diretta di un Presidente regionale "forte", facendo leva su ci un criterio inesistente de jure, come quello del "traino" che (alla stregua di una presunzione di fatto, magari ancorabile ad elementi consistenti) avrebbe esplicato un'"altra" candidatura, presentata - sempre nella lista regionale - con un vizio di nullità assoluta. Fra l'altro, va rilevato che l'indicazione degli "altri" componenti della medesima lista maggioritaria, oltre ad essere invisibile nella scheda di voto, non comporta alcun effetto automatico per ciò che concerne la nomina degli assessori regionali, che rimane discrezionalmente affidata alla volontà del Presidente ex art. 122 comma 5 Cost. Insomma, il punto è che la "personalizzazione" della contesa politica introdotta dalle predette riforme non è "diffusa", ma "accentrata" fino ai limiti del c.d. plebiscitarismo.
In particolare, la sentenza del TAR Abruzzo accoglie una nozione di DIA come atto abilitativo tacito che si forma a seguito della dichiarazione del privato e della successiva inerzia della p.a.; la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 220 luglio 2005, n. 3909 fa il punto sulla possibilità, per il terzo danneggiato, di attivare il silenzio rifiuto a seguito di un'istanza volta a sollecitare l'esercizio, da parte della p.a., dei poteri di autotutela, al fine di rimettere in discussione delle concessioni edilizie divenute inoppugnabili. La decisione del TAR Calabria si sofferma sulle novità apportate allo speciale rito del silenzio, previsto dall'art. 21-bis, l. n. 1034/1971, dal d.l. n. 35/2005, come convertito dalla l. n. 15/2005, novità ignorate, invece, dal Consiglio di Stato con la pronuncia 28 luglio 2005, n. 4004 in quanto non applicabili, ratione temporis, alla fattispecie sottoposta al suo esame
Cost. 3 novembre 2005, n. 406 in tema di legittimità della legge della Regione Abruzzo che ha disposto la sospensione della campagna di profilassi obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini; C. Cost. 3 novembre 2005, n. 405 in tema di legittimità di norme regionali incidenti sull'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei Collegi professionali; C. Cost. 14 ottobre 2005, n. 385 in tema di diritto del padre affidatario in preadozione di ottenere l'indennità di maternità in alternativa alla madre.
Cost. 20 gennaio 2006, n. 12 in tema di statuto della Regione Abruzzo.
Cost. 3 marzo 2006, n. 81 in tema di concorsi per impiego pubblico nella Regione Abruzzo; C. Cost. 3 marzo 2006, n. 80 in tema di trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza.
Abruzzo n. 11/2005, la quale ha subordinato al rispetto di "criteri di funzionalità delle reti e dei servizi" i poteri comunali di disciplina della localizzazione dei predetti impianti.
Le aree interessate alla nuova agevolazione sono individuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea.
Esempio dell'evoluzione del concetto di vicinitas, inteso secondo una configurazione meno angusta, è la sentenza annotata, con la quale il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Abruzzo n. 878 del 204, ha ritenuto meritevole di tutela l'interesse commerciale, la cui lesione è solo indirettamente derivata dalla violazione di norme edilizie. La vicinitas, dunque, deve essere valutata non solo in termini lineari ma anche con riferimento all'ambito di incidenza degli interessi lesi. Il Giudice ha inoltre osservato che per le stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, in quanto classificabili nella categoria degli impianti produttivi, si può seguire il procedimento semplificato di cui agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, e che l'adozione di variante allo strumento urbanistico non può discendere automaticamente dalla favorevole conclusione della conferenza di servizi. Occorre infatti una pertinente motivazione sulla mancata previsione nello stesso di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero sull'insufficienza di queste in relazione al progetto presentato.
La pronuncia del TAR Abruzzo riconosce la responsabilità per mobbing per culpa in vigilando della Pubblica Amministrazione nel caso in cui il comportamento complessivo tenuto si configuri come un'assoluta mancanza di controllo sui rapporti tra dipendenti, idonei a consentire il reiterarsi di episodi qualificabili come vessatori con conseguenze pregiudizievoli per i dipendenti medesimi. Tale comportamento costituisce omissione di un intervento doveroso e inadempimento dei principi di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, nonché violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione.
La controversia decisa dal TAR Abruzzo investe la delicata questione della ratio della norma dei contratti pubblici (art. 87, comma 2, d.lg. n. 163/2006) che consente all'amministrazione pubblica che bandisce la gara di chiedere alle imprese partecipanti l'allegazione all'offerta di giustificazioni preventive. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui si allinea la sentenza in esame, nega che l'inosservanza di tale onere possa condurre all'esclusione automatica dell'impresa dalla procedura concorsuale. Nella nota di commento si cerca di andare oltre, per mettere a fuoco in modo più preciso il senso e la portata della prescrizione legislativa di cui trattasi, che sembra posta principalmente nell'interesse e a tutela delle imprese offerenti.
La regione Abruzzo, con legge 16 agosto 2009, n. 16, entrata in vigore il 29 agosto 2009, ha dettato la disciplina regionale a sostegno del settore edilizio, attuando l'intesa tra Stato, regioni egli enti locali. La finalità dichiarata è quella di promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio, mediante interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. La scelta di fondo del legislatore regionale massimizza il ruolo dei Comuni abruzzesi i quali sono i protagonisti della piena operatività della legge che necessita della intermediazione di un apposito atto deliberativo da adottarsi entro il termine perentorio stabilito, peraltro già prorogato al 30 aprile 2010.
Molte si erano già mosse in tal senso (Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Umbria, Veneto, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia), inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, aveva condizionato l'accoglimento all'inserimento di una clausola che salvaguardi quelle disposizioni regionali e delle province autonome che, anche se precedenti all'entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva, risultano conformi a questa in modo più puntuale rispetto alle disposizioni previste dallo Stato (clausola non accolta dal legislatore). Ora che è stato approvato questo nuovo decreto legislativo, paradossalmente, le regioni che hanno già provveduto ad adottare nuove normative già conformi alla direttiva, dovrebbero modificarle per renderle adeguate alle nuove disposizioni. Presentiamo poi una serie di norme attraverso le quali le regioni, modificando o integrando Testi unici o precedenti leggi regionali, disciplinano oltre alla disciplina del commercio altre diverse materie tra le quali il turismo, l'agriturismo, il commercio equo e solidale, i prodotti agricoli regionali.
Nei confronti del tasso medio nazionale pari a 0,16% , le regioni del nord si collocano al di sopra di questo tasso, mentre le regione del centro, sud ed isole, si collocano al di sotto di esso ad eccezione, però, della regione Abruzzo che assume un valore pari a quello nazionale configurandosi, così, come regione "sparti acque" tra nord ed il resto dItalia.
Le sentenze della Commissione tributaria regionale Abruzzo nn. 127 e 116 del 2011 hanno confermato la validità dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate di diniego alla fruizione del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, dovuti all'esaurimento delle risorse finanziarie, ancorché il relativo diritto si sia perfezionato in capo alle imprese richiedenti. Solo un rinvio, ormai svanito a livello di giurisprudenza di merito, alla Corte costituzionale potrebbe consentire di superare la prevalenza, nel caso in esame, dell'interesse superiore dello Stato rispetto ai diritti perfetti acquisiti dai cittadini. E' inoltre palpabile il disagio per elaborare ricostruzioni giuridiche idonee a superare una palese ingiustizia a carico delle imprese che hanno conseguito un diritto perfetto, ma possono fruirne solo nei tempi rimessi alla disponibilità finanziaria del debitore. Ed infatti il D.M.4 marzo 2011 ha limitato illegittimamente al 47,53% delle richieste le somme disponibili, per cui si pone la questione della sua impugnativa al TAR.
In questo quadro, il lavoro valuta quanto è avvenuto e sta avvenendo in Abruzzo dopo il terremoto del 6 aprile 2009 quando il legislatore italiano, muovendosi sui due fronti, è intervenuto con il D.L. n. 39/2009 e poi con altri provvedimenti, prevedendo appunto aiuti rivolti a ovviare ai danni causati dallevento calamitoso e aiuti rivolti allo sviluppo.
L'articolo commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2013 che ha dichiarato illegittima una previsione della Regione Abruzzo per mancato coinvolgimento dello Stato nella pianificazione paesaggistica regionale. Lo scritto analizza quindi il ruolo centrale dello Stato nella pianificazione paesaggistica alla luce della normativa vigente, commentando - alla luce della decisione - la giurisprudenza in materia e constatando una certa inerzia regionale sul punto.
La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sull'applicazione da parte delle Regioni della riforma delle autorità d'ambito del servizio idrico integrato, dichiarando illegittime le norme della Regione Abruzzo che vincolavano gli atti della nuova autorità regionale ai pareri delle assemblee dei sindaci istituite in ogni provincia. Questa previsione contrasta con la competenza statale in materia di tutela ambientale che trova applicazione nel servizio idrico integrato nella razionalizzazione dell'uso delle risorse svolta dalle autorità d'ambito. Le riforme che affidano alle Regioni l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali, rischiano di privare gli enti locali delle loro funzioni in materia senza che vengano stabilite forme di cooperazione tra enti per il governo dei servizi.
Abruzzo nelle gare gestite da una centrale unica di committenza il ruolo di amministrazione aggiudicatrice (e, dunque, di parte necessaria del giudizio) spetta alla centrale medesima e non ai singoli Comuni convenzionati. A diversa conclusione, secondo la giurisprudenza, bisogna invece pervenire con riferimento a quei moduli organizzativi finalizzati pur sempre a forme di acquisto centralizzate, ma non "istituzionalizzati". Tuttavia, dietro l'apparente chiarezza del quadro giurisprudenziale di riferimento si celano numerosi problemi sia di ordine processuale, soprattutto con riferimento all'individuazione delle parti necessarie del giudizio, sia di ordine sostanziale, specialmente per quanto concerne l'individuazione del soggetto cui sono attribuiti i poteri di autotutela.
Le aree interessate alla nuova agevolazione sono individuate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 45080 del 24 marzo 2016, è stato approvato il modello che i titolari di reddito d'impresa devono utilizzare per accedere all'agevolazione rappresentata dal credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il modello deve essere presentato telematicamente a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019 per gli investimenti effettuati a decorrere già dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e destinati alle strutture produttive delle aree agevolate.