La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.
Considera la proprietà diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.
Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
Cost. 30 settembre 2005, n. 355 in tema di legittimità della legge regionale abruzzese istitutiva del Registro regionale degli amministratori di condominio.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma abruzzese e processo amministrativo
Il disastroso sisma abruzzese ha comportato la necessità di predisporre misure legislative per regolare l'attività giurisdizionale nelle sedi e nei confronti dei soggetti colpiti. Tra le più significative, la previsione di sospensione generalizzata dei processi e dei termini processuali, con i conseguenti problemi interpretativi ed applicativi.
Esaminando una controversia riguardante il rimborso di crediti d'imposta maturati su dividendi percepiti da alcune società residenti in Italia sulla base della normativa convenzionale italo-britannica sul divieto di doppia imposizione, la Commissione tributaria regionale abruzzese riconosce, "coraggiosamente", la sussistenza di valide ragioni economiche all'interno di operazioni che, viste nella loro astrattezza, risulterebbero invece censurabili sotto il profilo abusivo. In linea con quanto già affermato dalla Corte di cassazione, si pone così un limite alle possibili contestazioni del Fisco, per la validità delle quali non è sufficiente una mera descrizione di operazioni che, viste nella loro struttura generale, appaiono connotate da abuso del diritto. Sembra quindi che la giurisprudenza abbia preso coscienza della portata dirompente di quel principio che essa stessa ha creato e ne stia, in alcuni casi, ridimensionando l'applicazione.
La Commissione abruzzese non ha ravvisato alcuna violazione al predetto principio. Le conclusioni possono essere condivise; suscitano, tuttavia, notevoli perplessità le argomentazioni addotte dalla Commissione, in particolare nel punto in cui si ammette che la norma potrebbe avere portata retroattiva.
La sentenza della Corte abruzzese affronta e risolve diverse questioni in tema di espressione ed efficacia del voto dei creditori nel concordato preventivo, condividendo gli orientamenti maggiormente seguiti dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina. L'A. si sofferma in particolare sugli aspetti inerenti alla transazione fiscale, la cui disciplina riguarda l'attestazione dei crediti fiscali e previdenziali e la manifestazione del voto degli enti gestori, rilevante al fine del raggiungimento delle maggioranze concordatarie.
E' condivisibile la conclusione della Commissione tributaria regionale abruzzese che ha annullato la parte di atto in cui veniva accertata dal Centro operativo di Pescara la maggiore imposta asseritamente dovuta dal contribuente, in quanto espressione di un potere - quello impositivo - che non compete al centro operativo. L'atto va considerato nullo, in quanto adottato in una situazione patologica di incompetenza assoluta, e il vizio deve ritenersi rilevabile dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le due pronunce analizzate, l'una di Cassazione, l'altra della giurisdizione di merito, offrono soluzioni opposte, pur condividendo la stessa analisi della disciplina normativa e pur richiamando le stesse pronunzie della Corte di Giustizia nelle sentenze Adeneler, Angelidaki e Kücük, che vengono interpretate ed applicate in modo antitetico, nonostante la decisione del Tribunale abruzzese sia successiva a quella della Suprema Corte e la richiami espressamente. La Cassazione nega frettolosamente ogni tutela effettiva al precariato scolastico, presupponendo, evidentemente, che il processo di stabilizzazione triennale iniziato nel 2011 possa risolvere il grave problema sociale in un settore pubblico strategico per la crescita del sistema Paese. L'A. ritiene che la sentenza del Giudice del lavoro, che censura con garbo la decisione della Cassazione per diversa interpretazione del diritto dell'Unione europea, costruisca egregiamente ma debolmente una misura eccessiva di tutela economica rispetto alla particolarità delle supplenze del settore scuola, cui invece va applicata integralmente, sul piano sistematico e dello stesso art. 70, comma 8, primo cpv. [capoverso], T.U.P.I.[Testo Unico Pubblico Impiego], la disciplina del d.lgs. n. 368/2001.
La "transactio" nei documenti del Medio Evo Abruzzese. A proposito della difficile riemersione della terminologia giuridica giustinianea
Nella prassi negoziale abruzzese basso medioevale, la parola "transactio" aveva quasi sempre un significato analogo a quello che ha oggi il termine transazione, propriamente e tecnicamente inteso. Rare e sporadiche erano infatti le utilizzazioni della parola "transactio" nel senso metaforico di "conventio" e "contractus". Il lemma "transigere" aveva questo significato nelle sue prime comparse (avutesi, verso la fine del XII secolo, nella cronaca del monastero benedettino di San Bartolomeo in Carpineto); nei secoli successivi, però, questa accezione del termine scomparve quasi completamente, e la parola "transactio" finì col significare "non gratuita pactio de re dubia vel lite incerta, aliquo dato vel retento seu promisso" (in ossequio alla nozione delineata da D. 2.15.1 e C. 24.38).
Il presente lavoro ha per oggetto non solo un ricordo del grande giurista abruzzese, ma contiene alcune riflessioni sul suo pensiero, maturate nel contesto delle tante critiche che hanno interessato nell'ultimo anno il giudice amministrativo ed, in particolare, il Consiglio di Stato. Critiche che in fondo non fanno altro che rimarcare l'importante presidio di legalità, che quest'istituzione assicura ed il ruolo centralissimo, ed ancora da rafforzare, che mantiene all'interno del nostro ordinamento.