Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

35542
Stato 1 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo 6. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36929
Stato 2 occorrenze

Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153; la legge 5 marzo 1985, n. 74; il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302; gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10; il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.

Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni; il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; la legge 30 maggio 1932, n. 635; il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; la legge 30 maggio 1932, n. 805; la legge 3 giugno 1935, n. 1281; l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni; il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; la legge 7 aprile 1938, n. 378; la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; la legge 16 novembre 1939, n. 1779; la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; la legge 21 maggio 1940, n. 657; la legge 10 giugno 1940, n. 933; il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416; i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370; il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421; il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni; il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; la legge 29 luglio 1949, n. 474; la legge 22 giugno 1950, n. 445; la legge 10 agosto 1950, n. 717; la legge 17 novembre 1950, n. 1095; la legge 27 novembre 1951, n. 1350; i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma; la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; la legge 24 febbraio 1953, n. 101; la legge 13 marzo 1953, n. 208; la legge 11 aprile 1953, n. 298; la legge 8 aprile 1954, n. 102; la legge 31 luglio 1957, n. 742; la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la legge 21 luglio 1959, n. 607; la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; la legge 3 febbraio 1961, n. 39; la legge 21 maggio 1961, n. 456; la legge 27 giugno 1961, n. 562; la legge 28 luglio 1961, n. 850; la legge 24 novembre 1961, n. 1306; la legge 20 aprile 1962, n. 265; gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679; il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907; la legge 10 maggio 1964, n. 407; la legge 5 luglio 1964, n. 627; la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; la legge 11 maggio 1966, n. 297; la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni; l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; la legge 27 marzo 1969, n. 120; l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; la legge 28 ottobre 1970, n. 866; il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917; la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; la legge 5 dicembre 1972, n. 848; la legge 29 novembre 1973, n. 812; il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916; la legge 11 marzo 1974, n. 75; la legge 14 agosto 1974, n. 392; la legge 14 agosto 1974, n. 395; gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403; la legge 10 febbraio 1981, n. 23; gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423; l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni; l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; la legge 18 luglio 1984, n. 360; gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 17 aprile 1986, n. 114; la legge 17 aprile 1986, n. 115; l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni; l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; la legge 6 giugno 1991, n. 175; l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

38176
Stato 2 occorrenze

Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11; gg) la legge 28 dicembre 1993, n. 561; hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15; ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

38582
Stato 1 occorrenze

Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3; c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

40081
Stato 1 occorrenze

Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

40882
Stato 2 occorrenze

Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore; c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138; g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo; l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

44300
Stato 2 occorrenze

Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 8 agosto 1977, n. 584; l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4; gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; la legge 11 febbraio 1994, n. 109; é fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994; l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573; il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517; l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; la legge 18 novembre 1998, n. 415; il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n. 327; l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»; il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»; l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

46016
Stato 1 occorrenze

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

48660
Stato 1 occorrenze
  • 1957
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Sono abrogati il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e modificazioni, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma, nonché tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

49965
Stato 1 occorrenze
  • 1958
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A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661; il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16; il regio decreto 12 marzo 1923, n. 505; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062; il regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1576; il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587; il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1802; il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, convertito nella legge 24 aprile 1927, n. 603; la legge 20 marzo 1930, n. 159; la legge 8 gennaio 1931, n. 9; il regio decreto 18 giugno 1931, n. 855; il regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 633; il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 180; il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662; il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1823, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 66; la legge 30 novembre 1939, n. 1884; il decreto legislativo 24 agosto 1945, n. 585; il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 300; il testo unico 5 luglio 1951, n. 573; la legge 21 maggio 1952, n. 477; B) il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, salvi gli articoli 48, 53 e 64 ed il terzo comma dell'art. 50; il regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, salvi l'art. 57 e le disposizioni riguardanti la conservazione del vigente catasto urbano; il regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, salve le disposizioni riguardanti i ricorsi alle commissioni tributarie ed alla autorità giudiziaria; il testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, salvo l'art. 34; la legge 24 marzo 1932, n. 274, salvo l'art. 2; il regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, salva la seconda parte del secondo comma dell'art. 1; la legge 5 gennaio 1956, n. 1, salvi il terzo comma dell'art. 3, gli articoli 6, 17, 26, 44, 50, 51, 58, 60, 61, 62, i primi due commi dell'art. 11, l'ultimo comma dell'art. 20 ed il secondo comma dell'art. 22; la legge 14 giugno 1928, n. 1312, il regio decreto 10 agosto 1928, n. 1944, e la legge 20 marzo 1940, n. 224, per quanto riguarda le imposte dirette erariali; C) gli articoli da 1 a 8 e 19 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136; gli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784; gli articoli 3 e 6 ed i primi due commi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1888, n. 5458; gli articoli 4, 7, 9 e 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214; gli articoli da 23 a 57 (ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 25, dell'ultimo comma dell'art. 27 e dell'ultimo comma dell'art. 57), l'art. 58, primo comma, gli articoli da 61 a 73 e gli articoli 97 e 102 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401; gli articoli 48, 50, 53 (ad eccezione dell'ultimo comma), 54, 55, 56 (ad eccezione dell'ultimo comma), i primi tre commi dell'art. 63, 64, 65, 66, 68 e gli articoli da 70 ad 83 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090; gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071; l'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; l'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511; gli articoli 8, 9 e 15 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; gli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463; il primo comma dell'art. 1, gli articoli da 2 a 4, i commi primo e terzo dell'art. 5 e gli articoli da 7 a 15 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465; l'art. 47 ed il quarto comma dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572; l'art. 1 della legge 2 maggio 1932, n. 476; gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766; gli articoli da 1 a 31, l'art. 33 e gli articoli da 35 a 37 della legge 8 giugno 1936, n. 1231; gli articoli da 5 a 8, 10, 11, 33, 34, 37, 39, 42, 44, il primo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dell'art. 38 ed il secondo comma dell'art. 41 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; l'art. 14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; l'art. 135 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; gli articoli da 3 a 6 ed il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916; l'art. 6 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; il primo comma dell'art. 4, gli articoli da 9 a 18, l'art. 20 (ad eccezione del quarto comma) e l'art. 28 della legge 16 giugno 1939, n. 942; il secondo comma dell'art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843; gli articoli da 4 a 6, da 8 a 10, 13 e da 20 a 24 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204; l'art. 3 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205; gli articoli 4, 6, 7, da 14 a 19, 21, 24 e da 30 a 32 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 384; l'art. 8 della legge 15 dicembre 1949, n. 944; l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30; gli articoli da 1 a 3, 8, 9 ed il sesto comma dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892; l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771; gli articoli da 1 a 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; gli articoli 1 (ad eccezione della lettera b) del primo comma) e 3 della legge 4 novembre 1951, n. 1219; gli articoli 28 e 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212; gli articoli da 1 a 19 della legge 6 agosto 1954, n. 603; D) ed ogni altra disposizione non compatibile con il presente testo unico.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50998
Stato 1 occorrenze
  • 1959
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Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2263; il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge 3 giugno 1935, n. 1151; il regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624, convertito in legge 28 dicembre 1936, n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2561; la legge 13 dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge 29 maggio 1939, n. 921; il regio decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11 dicembre 1941, n. 1640, i decreti legislativi 20 marzo 1948, n. 513, e 12 aprile 1948, n. 516, le leggi 14 febbraio 1949, numero 85, 24 dicembre 1950, n. 1165, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

54326
Stato 1 occorrenze
  • 1973
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Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi: a) la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni; b) il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; c) la legge 14 maggio 1965, n. 576; d) la legge 27 giugno 1966, n. 514; e) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130; f) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36; g) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6; h) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma dell'art. 10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25; i) il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

59576
Stato 1 occorrenze
  • 1967
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Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60015
Stato 4 occorrenze
  • 2001
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L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole:« previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: « I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 30, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: « Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica »; n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo »; o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati; p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: « Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »; q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »; r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: « Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »; s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono inserite le seguenti: « della Regione, che la presiede, »; t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale »; u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale »; v) all'articoLo 47, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale »; z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: « Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato. La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indìce le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica »; aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: « Art. 48-bis. - I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione. I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 48-ter. - Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari. Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »; bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente: Art. 49-bis. - Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: « Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »; ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: « Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »; ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: « Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »; gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: « Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »; hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »; ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »; ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »; mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente: « Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »; nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente: « Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; oo) all'articolo 104, « le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 »;

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

60073
Stato 1 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129e l'articolo 130della Costituzione sono abrogati.

Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.

65383
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Non possono essere abrogati mediante referendum il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi.

Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.

68568
Stato 12 occorrenze
  • 1975
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Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

69190
Stato 1 occorrenze

Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

69298
Stato 1 occorrenze
  • 1978
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Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

70773
Stato 2 occorrenze

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.

71046
Stato 2 occorrenze
  • 1990
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Sono abrogati: a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952; b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati: a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181; b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290; c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331; d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

71559
Stato 1 occorrenze

L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

72029
Stato 1 occorrenze

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Configurabile l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale di gruppo - abstract in versione elettronica

91169
Bartoli, Roberto 1 occorrenze
  • 2005
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(e quindi dagli abrogati artt. 519-521 c.p.), in combinazione con l'art. 110 c.p., poiché, se da un lato la condotta della "partecipazione" di cui all'art. 609 octies c.p. coincide con quella elaborata sul terreno del concorso di persone eventuale, dall'altro lato, il requisito della "riunione" non coincide in termini estensivi su tale condotta, limitandosi ad esprimere un elemento specializzante aggiuntivo attinente alle circostanze di tempo e di luogo in cui deve realizzarsi il comportamento criminoso.

Abrogati gli elenchi IVA, ma servono segnalazioni "mirate" dei fornitori "a rischio evasione" - abstract in versione elettronica

106094
Lupi, Raffaello 2 occorrenze
  • 2008
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Abrogati gli elenchi IVA, ma servono segnalazioni "mirate" dei fornitori "a rischio evasione"

Gli elenchi IVA sono stati abrogati perché, valutati nel loro complesso, erano un tentativo, grossolano e velleitario, di schedare tutte le operazioni, comprese quelle assolutamente innocue per il Fisco, da dove non poteva venire alcuna informazione utile. Resta però aperto il problema della mancata operatività, nei confronti delle imprese, della segnalazione principale su cui si fonda la fiscalità moderna, cioè la ritenuta di acconto; quest'ultima in sostanza è solo la segnalazione al Fisco, da parte dei clienti, di determinati fornitori, che potranno così essere controllati dal Fisco medesimo. L'elenco fornitori si prestava, per alcuni limitati aspetti, a raggiungere questo obiettivo, su cui occorrerebbe riflettere per portare le segnalazioni dei clienti al di là dell'ambito del lavoro dipendente ed autonomo.

Dalla delega ai decreti-legge "taglia-leggi": continuità o rottura? - abstract in versione elettronica

109299
Lupo, Nicola 1 occorrenze
  • 2009
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Con il decreto-legge n. 200 del 2008 e, ancor prima, con l'art. 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 si sono abrogati, complessivamente, più di 30.000 atti legislativi statali. Il contributo esamina i problemi sollevati da tali disposizioni, ponendole in rapporto con la delega "taglia-leggi" contenuta nell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 (tuttora aperta e oggetto di significative modifiche ad opera della legge n. 69 del 2009): vi sono senz'altro non pochi elementi di continuità, dato che anche i decreti-legge si basano sugli esiti della ricognizione della legislazione vigente avviata in attuazione della delega "taglialeggi", ma anche sensibili diversità, legate sia all'uso del decreto-legge anziché ai decreti legislativi, sia al ricorso all'abrogazione espressa, anziché a quella "residuale".

La responsabilità ex crimine delle società di revisione al vaglio delle Sezioni Unite - abstract in versione elettronica

133583
Pazienza, Stefano 1 occorrenze
  • 2012
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La sentenza in commento sancisce l\'impossibilità di corresponsabilizzazione dell\'ente ex D.Lgs. n. 231/2001 a seguito della commissione del reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", fattispecie contenuta nell'art. 27, D.Lgs. n. 39/2010, disposizione in cui confluiscono le due diverse ipotesi di falsità prima previste dagli abrogati artt. 2624 c.c. e 174 bis TUF.

Un rito (quasi) tutto nuovo per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro - abstract in versione elettronica

141943
Capurso, Pietro 1 occorrenze
  • 2013
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Il d.lgs. n. 150/2011, di attuazione della delega conferita con l'art. 54, l. n. 69/2009, riconduce tutte le controversie in opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro e riscrive le disposizioni speciali del processo precedentemente contenute negli abrogati artt. 22 e 23, l. n. 689/1981. La novità è di rilievo anche per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione relative a violazioni in materia di legislazione del lavoro che, ai sensi dell'art. 22 bis, erano assegnate al giudice ordinario.