E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.
La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
E' abrogata ogni contraria disposizione.
E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
La pronuncia della Corte tende ad escludere due possibilità: in primo luogo, che si possa procedere alla promulgazione della legge nel suo testo integrale, compreso quindi il rinvio all'articolo della legge abrogata; in secondo luogo, che si possa effettuare la promulgazione parziale, stralciando direttamente le norme facenti riferimento alla normativa abrogata. Si deve ritenere che l'accertamento se le disposizioni residue possano essere promulgate come tali, ovvero se sia necessario un coordinamento sostanziale con la disciplina introdotta più recentemente, spetti all'organo legislativo stesso, non dunque al Presidente regionale. In questa direzione si muove, sull'esempio di analoghe previsioni contenute in taluni statuti, la recentissima proposta di modifica dello statuto della Regione Veneto. Attualmente, per effetto della l. cost. 1/1999, la problematica sembra essersi spostata in un altro ambito: quello del procedimento di formazione dello statuto ordinario. Ci si chiede quindi se, in relazione a questo aspetto, la nuova disciplina non faccia rimpiangere la vecchia, che privilegiava la via delle "trattative informali" tra Parlamento e Consiglio regionale.
Nel 2000 tale norma è stata abrogata. L'A. esamina le conseguenze di tale abrogazione, giungendo alla conclusione che la giurisdizione spetta sempre al giudice ordinario, anche quando il comportamento antisindacale sia lesivo degli interessi del pubblico dipendente.
L'A. passa in rassegna la normativa, abrogata ed imperante, in tema di riscontro diagnostico, analizzandola ed evidenziando, in particolare, quegli aspetti dottrinali e pratici che maggiormente attengono all'attività dei Servizi di Medicina Legale nelle AA.SS.LL:. Esamina, inoltre, l'accertamento giudiziale della causa della morte ex art. 116 disp. att. c.p.p., proponendo alcune modalità operative da parte dei Medici Legali delle AA.SS.LL. a supporto dell'opera della Magistratura.
Con l'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di giustizia UE secondo cui l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal d.l. n. 394/1992 e poi abrogata dall'art. 36 del d.lg. 446/1997, non è in contrasto con l'art. 10 della direttiva CEE n. 69/335 sulla raccolta dei capitali, deve ritenersi ormai concluso il travaglio giurisprudenziale che ha impegnato tutti i nostri giudici e quelli comunitari.
Implicitamente abrogata la norma che vieta agli Uffici di appellare senza autorizzazione
In precedenza, infatti, queste violazioni potevano essere regolarizzate gratuitamente, in base aduna disposizione abrogata perché ritenuta superflua alla luce dei favorevoli principi introdotti con lo Statuto.
Un'indagine delle sanzioni previste per il caso in cui l'appalto venga attuato in assenza delle condizioni richieste dalla legge consente poi di concludere che, abrogata la l. n. 1369/1960, non esiste più nel nostro ordinamento un generale divieto di interposizione.
L'emissione del decreto di citazione a giudizio è il discrimine per individuare la competenza per materia del giudice chiamato ad accertare il reato di guida in stato di ebbrezza dal momento che solo attraverso il promuovimento dell'azione penale sorge in capo allo stesso l'obbligo di ius dicere, con l'ulteriore conseguenza che, cristallizzare la normativa sulla competenza al momento dell'avvio del processo penale evita, altresì, di mantenere sine die la possibilità che nuovi giudizi si celebrino dinanzi a giudici individuato in forza della pregressa normativa abrogata.
A fronte di alcune pronunce di merito che considerano l'esclusione discriminatoria, in quanto la norma regolamentare (D.P.R. n. 487/1994) prevedente il requisito della cittadinanza italiana è stata implicitamente abrogata dagli art. 2 e 43 del T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), la Cassazione interviene con una pronuncia di opposto orientamento, fondata sulla "legificazione" del D.P.R. n. 487/94 ad opera del D.Lgs. n. 165/2001, e sugli artt. 51, 97 e 98 Cost.
., nel commento che segue, avanza alcune riserve in relazione all'affermazione contenuta nella sentenza in epigrafe, laddove si legge che i contratti fideiussori da presentare in gara devono essere conformi agli schemi allegati al d.m. n. 123/2004; tale riserva deriva dal fatto che la legge sulla base della quale è stato emanato il suddetto decreto, è stata abrogata dal codice dei contratti. Con l'occasione, l'A. evidenzia lacune e contraddizioni presenti nella normativa che disciplina la materia delle garanzie fideiussorie, che al momento non trovano soluzione neanche nello schema di regolamento di attuazione del codice, di prossima emanazione.
Ancor prima di entrare in vigore, la norma sul condono erariale contenuta nella Legge finanziaria 2007 è stata abrogata, non mancando, tuttavia, di creare accese polemiche in argomento. Si affrontano, in questa sede, i termini della questione, cercando, nel contempo, di fare il punto sul tema, non senza presentare la prima giurisprudenza nel frattempo intervenuta in materia.
Nonostante le vicissitudini legislative e le modificazioni apportate dalla giurisprudenza, la disposizione in questione non é stata abrogata, anche in occasione della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218).
Leggendo la relazione, non si trova nessun cenno alla legge vigente, ma anzi, senza alcuna motivazione, essa viene dichiarata abrogata. Questa iniziativa, per come viene presentata e per i suoi contenuti, rappresenta uno "schiaffo" a tutti i parlamentari che nel corso di due legislature hanno lavorato intensamente all'elaborazione della precedente l. n. 129 del 2004.
Si considera preliminarmente il caso in cui una domanda regolata dalla normativa abrogata sia proposta erroneamente nelle forme ordinarie prima del 4 luglio 2009 e, in base ai principi di economia processuale, si esclude che possa essere ordinato il mutamento di rito in favore del rito commerciale, indipendentemente dalla data di proposizione della domanda. Si definisce, quindi, la nozione di pendenza nei diversi modelli processuali, in funzione della applicazione della disciplina abrogata o di quella sopravvenuta. Si valutano, infine, le conseguenze della abrogazione nei processi a cognizione piena, nei procedimenti sommari, nei giudizi di appello, nei procedimenti cautelari e in quelli in camera di consiglio.
Per quanto si tratti di questione afferente a una disposizione abrogata, essa conserva una notevole importanza concettuale e pratica: il problema dei presupposti delle iniziative istruttorie del giudice tributario resta attuale con riguardo agli altri poteri istruttori previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 e alle regole che della disposizione abrogata hanno preso il posto. La decisione, inoltre, presuppone tutta una serie di problemi sull'ammissione e valutazione dei mezzi di prova che, pur non entrando nel fuoco di attenzione della Corte, sono di notevole interesse pratico.
Nella sentenza che si commenta, si torna ad affrontare la questione della interposizione nelle prestazioni di lavoro, in un ennesimo caso che richiede l'applicazione della L. n. 1369/1960 (abrogata dal D.Lgs. n. 276/2003), poiché in essa si rinviene la regolamentazione giuridica del fenomeno interpositorio al tempo dei fatti di causa.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento è ancora in vigore, non essendo stata abrogata la disposizione che la prevede. La giurisprudenza maggioritaria sostiene la tesi contraria, sebbene gli argomenti utilizzati appaiano troppo deboli. Le profonde modifiche avvenute nel settore della telefonia dovrebbero, in ogni caso, far meditare sull'opportunità di rivedere questa tassa, il cui presupposto impositivo appare sempre più privo di giustificazione.
La pronuncia dà, quindi, continuità ad un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, confermandone la validità anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e della legge fallimentare, ponendosi quale ideale ponte tra la regolamentazione abrogata e quella vigente ed evidenziando le caratteristiche che tuttora caratterizzano la disciplina del gruppo di società nel nostro ordinamento.
"Taglialeggi" (l. 28 novembre 2005, n. 246), analizza se la l. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica degli alimenti, sia stata salvata o meno "dall'effetto ghigliottina", individuando la concreta possibilità che, seppur a causa di una svista, la stessa debba considerarsi abrogata, con conseguente eliminazione dall'ordinamento dell'ipotesi di reato contenute nel suo art. 5, norma fondamentale per la salvaguardia sanitaria degli alimenti.
Prendendo spunto da una tanto recente quanto rara pronuncia della Corte di cassazione in tema di "Illecita influenza sull'assemblea" l'A. analizza la nuova fattispecie di cui all'art. 2636 c.c. in modo retrospettivo, in chiave di "continuità normativa" con la abrogata fattispecie antecedente alla riforma dei reati societari, al fine di evidenziare le possibili ricadute pratiche della accezione giurisprudenziale della nozione di atti simulati o fraudolenti quali atti leciti ma finalizzati a realizzare di fatto una violazione della legge civile o dello statuto.
Ma la sola circostanza che l'eventuale accoglimento delle eccezioni possa comportare la reviviscenza della disciplina abrogata non può impedire alla Corte di vagliare l'esistenza delle condizioni formali e dei presupposti sostanziali che le consentono di esprimersi sulla legittimità della norma censurata.
Nelle riflessioni che seguono si tenterà di mettere in evidenza gli elementi di novità introdotti dal Codice del Turismo adottato con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in materia di contratto di vendita di pacchetto turistico, con particolare attenzione, nella parte conclusiva, al requisito di forma del contratto; una questione, quest'ultima, particolarmente dibattuta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, già nella vigenza della disciplina ora abrogata, ma rimasta irrisolta dopo l'intervento del legislatore del 2011.
In particolare, la Corte ha stabilito che tale normativa è stata adottata in violazione del divieto di reintroduzione della disciplina abrogata dal referendum popolare del giugno 2011. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, i servizi pubblici locali sono ora direttamente regolati, con riferimento, tra l'altro, alle modalità di affidamento, dalla disciplina europea a tutela della concorrenza. Dopo aver fornito un quadro della situazione scaturente dalla pronuncia della Corte costituzionale, l'articolo si sofferma sulle prospettive del settore.
Le riflessioni contenute nel saggio continuano ad essere attuali, dal momento che oggi, pur abrogata la s.r.l. a capitale ridotto, la stessa s.r.l. di diritto comune può costituirsi con tale modalità.
Traendo spunto dalle vicende della legge n. 128/2011, che limita lo sconto massimo praticabile al pubblico sul prezzo di copertina dei libri, approvata con largo consenso e presto abrogata nell'indifferenza generale, l'articolo propone una approfondita analisi del modello nel quale tale legge si inscrive e delle soluzioni alternative che si riscontrano nel contesto europeo. L'indagine intende, quindi, riflettere sulla fondatezza degli assunti tradizionalmente posti alla base della difesa della RPM libraria.
L'A. prova a svelare il significato e l'ambito di applicazione del "quid iuris" con cui deve concludersi, a pena di inammissibilità, qualsiasi motivo "in iure" del ricorso per cassazione, a seguito di una riforma legislativa poi abrogata.
Conseguentemente viene riconosciuta la parentela naturale, viene abrogata la legittimazione, viene disciplinata unitariamente la responsabilità genitoriale. Alcune modifiche operano con effetto immediato (nuove norme sul riconoscimento anche nel caso di figli nati da relazioni parentali, legittimazione passiva nella dichiarazione giudiziale di paternità, nuovo art. 38 disp. att. c.c.), altre sono materia di delega da attuare antro il 2013. È prevista un'ampia revisione della disciplina dell'accertamento della filiazione, delle azioni di ''status'', dei rapporti tra genitori e figli, delle successioni, dell'adozione del minore.
(il vetusto ed in effetti non sempre efficace art. 1 della legge n. 1580/1931) ha creato un vuoto legislativo anziché una "semplificazione", là dove, invece, sarebbe occorsa una ragionevole modifica della norma abrogata. Auspicando un intervento legislativo in tal senso, l'A. esamina gli istituti del diritto privato più da vicino coinvolti prospettandone le possibilità di utilizzo nell'ambito degli obblighi di solidarietà familiare.
Con il d.l. n. 63/2013 è stata "abrogata l'aliquota IVA" al "4%" per le "somministrazioni" di "alimenti" e "bevande" mediante "distributori automatici" situati in "edifici" destinati a "collettività" e dunque, a decorrere dal "1°" gennaio "2014", sarà applicabile l'aliquota al "10%" sulla somministrazione di alimenti e bevande mediante "distributori" automatici "ovunque installati". Prima della entrata in vigore della nuova aliquota sarebbe utile che l'Amministrazione finanziaria fornisse gli indispensabili chiarimenti relativi alla "distinzione" tra "cessione" di "beni" e "prestazione" di "servizi", alla luce, non solo della normativa nazionale, ma anche della giurisprudenza della Corte di giustizia, e che il legislatore procedesse ad una più puntuale definizione delle somministrazioni, oltre che alla "revisione" delle "tabelle" relative alle "aliquote IVA".
Il vincolo referendario di non riproduzione della normativa abrogata fra giurisprudenza costituzionale e dottrina. Qualche riflessione alla luce della sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale
Il saggio, muovendo dalla sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale, che per la prima volta ha dichiarato l'incostituzionalità di normativa legislativa perché sostanzialmente riproduttiva di disciplina abrogata per mezzo di "referendum" popolare, innanzitutto ripercorre la pregressa giurisprudenza costituzionale che, sin dal 1978, ha riconosciuto più o meno esplicitamente l'esistenza del c.d. vincolo referendario e risponde alla serie di obiezioni che la dottrina ha rivolto all'affermazione di quest'ultimo. Nella seconda parte del lavoro l'A. analizza i diversi problemi concernenti la morfologia e la qualificazione del vincolo referendario, chiarendo quando sia possibile parlare di ripristino della normativa abrogata, come il divieto di riproduzione di quest'ultima abbia una durata temporale - che non viene meno però con il termine della legislatura, ma solo quando muti il contesto fattuale ed ordinamentale entro cui s'era tenuta la consultazione referendaria - e quanto le difficoltà a verificarne la violazione possano indurre la Corte costituzionale a un sindacato limitato alle ipotesi di evidenza e macroscopicità del vizio.
L'articolo indaga sul fondamento giuridico dell'unità d'Italia, alla ricerca di una norma giuridica vigente che ne costituisca il fondamento, considerato che la l. 4671/1861 è da considerarsi abrogata nell'assetto costituzionale vigente. Particolare attenzione viene dedicata all'art. 5 Cost. e alla l. 222/2012 nonché al difficile punto di equilibrio tra retorica, paradossi giuridici e norme vigenti.
Numerose proposte di legge sono pendenti al Parlamento per la riforma della Legge Merlin, una legge che ormai ha fatto il suo tempo: costellata di norme antiquate e di dubbia costituzionalità, essa necessita di essere abrogata e sostituita da altra normativa. L'approccio che l'A. propone per la riforma è quello regolamentarista, che in un'indagine comparatistica pare il più seguito di recente. Gli altri modelli (quello abolizionista e quello proibizionista) poggiano su presupposti paternalistici, se non moralistici, poco in linea con un diritto penale liberale e laico.
La fattispecie speciale di annullamento doveroso per esigenze di pubblico risparmio è abrogata. I poteri di inibitoria rispetto alle attività economiche esercitabili previa segnalazione del privato sono riformulati. L'esito è un maggior presidio dei principi di effettività dei diritti e di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche soggettive a fronte dell'esercizio dei poteri di autotutela decisoria, nel rispetto della regola della buona fede e dell'affidamento del privato.