Con il provvedimento in esame la Corte di cassazione offre un'accurata e convincente ricostruzione del meccanismo di trapasso dalla esecuzione individuale alla liquidazione concorsuale previsto dall'art. 107 l. fall. riformato: la ricognizione operata, se per un lato si inserisce nel solco del precedente orientamento conservativo degli effetti del pignoramento, presenta aspetti di novità e di peculiare interesse per quanto riguarda l'ipotesi, piuttosto frequente, in cui il passaggio dal processo esecutivo al fallimento comprenda la tappa intermedia di un concordato preventivo abortito.