Nel suo art. 27, comma 4, si consacrava, al livello più alto, la soluzione abolizionista, che però, e ancora per diversi anni, lascerà indenne (almeno in astratto) l'applicabilità della pena di morte secondo quanto previsto "dalle leggi militari di guerra".
A tale dispositivo abolizionista si accompagna l'introduzione di un corpo normativo inedito in grado, se integralmente applicato, di trasformare la misura di sicurezza detentiva da regola - fin qui seriale, meccanica, inumana e degradante - a legale eccezione. Il saggio ricostruisce la coerenza sistematica del testo legislativo, evidenziandone i profili di indubbio spessore costituzionale, in ideale dialettica con il Tribunale di Sorveglianza di Messina che, all'indomani dell'entrata in vigore, ha già impugnato davanti alla Corte costituzionale la novella in uno dei suoi snodi fondamentali (la ridefinizione della diagnosi di pericolosità sociale del reo non imputabile).
Gli altri modelli (quello abolizionista e quello proibizionista) poggiano su presupposti paternalistici, se non moralistici, poco in linea con un diritto penale liberale e laico.