Questo criterio pone problemi sulla separazione dei poteri e si traduce in una lettura "antistorica" degli artt. 2, 3 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865, quasi postulando un sistema monista a costituzione flessibile, in luogo del vigente sistema dualista recepito nella Costituzione (rigida). Esso, inoltre, è inutile e superato dopo la l. n. 205 del 2000.