.), a suo tempo aboliti dalla L. n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini).
Ciò in particolare, attraverso la previsione di "nuovi" istituti giuridici, quali le proiezioni farmaceutiche (delle farmacie) sul territorio attraverso dei presidi sanitari sussidiari che ne consentano la duplicazione in favore dello stesso titolare (articolo 5), ma che non rientrano tra gli strumenti di pianificazione primaria (farmacie ordinarie) e secondaria (farmacie succursali e dispensari farmaceutici, che vengono di fatto aboliti e transustanziati in proiezioni farmaceutiche o in sedi farmaceutiche assegnate ad personam (articolo 7) ed attraverso l'istituzione di sedi farmaceutiche riservate ai Comuni (articolo 6), che viola i criteri di assegnazione concorsuale delle farmacie di nuova istituzione e il diritto di prelazione riservato ai Comuni solo sulla metà di esse. Sarebbe stato più semplice e lineare, ma altrettanto illegittimo, che, arroccando il quomodo ed quando ascritto alla legislazione regionale con l'an et quid ascritto alla legislazione nazionale, fosse stato previsto che in Toscana sono tout court derogabili i criteri di pianificazione primaria e secondaria del servizio farmaceutico sul territorio previsti dall'ordinamento nazionale di settore, ma nemmeno proiettati in una loro rivisitazione delle logiche della evoluzione del servizio, bensì in quelle di una involuzione dell'oligopolio.