Recentemente, inoltre, è stata resa nota la proposta dello IASB di abolire tout court gli extraordinary items. Tale proposta, qualora fosse accolta, si rifletterebbe nei bilanci consolidati delle società quotate italiane a partire dal 2005. In conseguenza di tali orientamenti dello IASB si prefigura un sensibile depauperamento dell'informativa di bilancio in relazione a finalità conoscitive di primaria importanza per la redazione delle sentesi di esercizio, quali la valutazione dell'operato degli amministratori e della capacità reddituale dell'impresa.
La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ha fornito lo spunto al legislatore per abolire alcune norme del precedente d.lg. n. 346/1990 e per introdurne di nuove, come la fissazione di nuove aliquote d'imposta, variabili a seconda del grado di parentela con il de cuius o donante. Sono stati fissati anche nuovi livelli di franchigia ed è stata prevista l'esenzione per il passaggio generazionale riguardante le aziende o rami di esse, le quote sociali e le azioni, anche se in questo caso la norma appare essere oltremodo rigida e restrittiva, limitando notevolmente i casi in cui il beneficio dell'agevolazione potrà essere utilizzato.
Gli Stati membri della Comunità Europea hanno dovuto abolire le imposte indirette sulle transazioni su titoli a seguito dell'attuazione della direttiva MIFID (direttiva 2004/39 del 21 aprile 2004). La ratio legis sembra essere quella di considerare fiscalmente irrilevante il trasferimento di ricchezza contenuto in quegli atti che avrebbero dovuto scontare le imposte d'atto a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva in esame. Ai fini dell'imposta di registro, l'obbligo di registrazione dell'atto di cessione è determinato dalla forma assunta nel caso concreto dal negozio giuridico utilizzato e, per contro, nessuna rilevanza riveste il suo oggetto, ovverosia il trasferimento di partecipazioni. Invero, l'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità, sicché appare inequivocabilmente simile ad una tassa richiesta quale corrispettivo del servizio reso dallo Stato. Alla luce del nuovo assetto normativo, l'imposta di registro in misura fissa colpisce esclusivamente l'atto in ragione della formalità (atto pubblico e scrittura privata autenticata). Pertanto si ritiene che: gli atti di cessione di quote di srl debbano essere registrati ai sensi dell'art. 11 della Tariffa allegata al TUR; gli atti di cessione di quote di società personali debbano essere registrati ai sensi dell'art. 4 lett. c) della Tariffa allegata al TUR, poiché risulta determinante la considerazione della qualificazione giuridica dell'atto in termini di modifica dei patti sociali. Per le considerazioni sopra evidenziate, l'imposta sarà dovuta una sola volta ed in ragione dell'atto, a prescindere dall'unicità o pluralità di cessioni ivi contenute. Attesa quindi la particolare natura giuridica degli atti contenenti cessione di quote di società di persone, ai fini dell'imposta di bollo, gli stessi saranno assoggettati ad imposta nella misura di euro 156,00 (ex articolo 1 comma 1 bis punto1, Tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972), ferma restando la misura del bollo in euro 15,00 (ex articolo 1 comma 1 bis, punto 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972) stabilita per gli atti di cessione di quote di società di capitali.
Ma che cosa esattamente vogliono abolire? Quale norma vogliono abrogare? Poniamo qualche domanda agli "abolizionisti", giusto per capire meglio i termini del problema. Ci renderemo conto che, ammesso che il problema esista, lo si può risolvere senza una legge.
Questa pratica (che consiste nella riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita della coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo - altrimenti intollerabile per il paziente - nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario) presenta due importanti problemi etici, consistenti nella necessaria soppressione della coscienza e nel possibile abbreviamento della vita del malato. La soluzione proposta dalla bioetica personalista (l'applicazione del principio del duplice effetto, per il quale un atto è etico anche se da esso ne consegue pure un male non voluto, a determinate condizioni) viene qui riproposta ed eletta a soluzione plausibile anche sul piano giuridico, attraverso una correzione del tradizionale concetto penalistico di dolo. L'articolo è arricchito da ampi riferimenti alle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative e contiene le raccomandazioni per la pratica clinica della sedazione terminale elaborate dal Policlinico Gemelli di Roma.
Negli ultimi anni si riscontra nell'UE una tendenza a diminuire o abolire il capitale minimo richiesto per le Srl [Società a responsabilità limitata] (la media europea è pari a 8.000 euro) in modo da indirizzare la scelta verso tipi societari previsti dall'ordinamento nazionale (evitando lo "shopping" ordinamentale) e favorire allo stesso tempo la nascita di nuove imprese da parte di imprenditori che non dispongono di un capitale iniziale elevato. La Germania, soprattutto per contrastare la possibile opzione per la "Ltd" [Limited] del Regno Unito, ha introdotto (2008) la UG o mini-GmbH che richiede un capitale minimo di 1 euro, mentre la Francia aveva già abolito, a partire da agosto 2003, il capitale minimo richiesto per la costituzione della SARL [Société a Responsabilité Limitée - Società a Responsabilità Limitata]. Nel 2010 il Belgio ha introdotto la SPRL/BVBA-"Starter", una sorta di Srl semplificata che, pur non richiedendo un capitale minimo iniziale, entro un periodo massimo di 5 anni, va trasformata in SPRL/BVBA ordinaria. I Paesi Bassi hanno abolito il capitale minimo per la BV [Besloten Vennootschap - società privata] ad ottobre 2012. In Austria, a partire da luglio 2013, il capitale minimo previsto per la costituzione di una GmbH è passato da 35.000 a 10.000 euro e il capitale minimo da versare alla costituzione è diminuito da 17.500 a 5.000 euro. L'Italia, in linea con il "trend" europeo, ha introdotto la Srls [Srl semplificata] (2012) che prevede un capitale iniziale minimo di 1 euro e la gratuità della prestazione notarile per la costituzione. Tuttavia le Srls italiane sembrano avere molte difficoltà per la rigidità della forma amministrativa e per il difficile accesso al credito. In seguito, con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, è stato abolito il requisito del capitale minimo per la Srl ordinaria, sia pure con alcune limitazioni finalizzate a salvaguardare l'effettività di capitale e l'equilibrio finanziario della società. Nelle Tabelle A, B e C vengono presentate in maniera sinottica e comparata le caratteristiche delle Srl e Srls. In particolare nella tab. C vengono evidenziate alcune caratteristiche delle Srl semplificate di Belgio e Germania (SPRL-S e UG). Dall'analisi comparata si evince che l'Italia è chiaramente ispirata alla UG tedesca per la previsione dell'accantonamento annuale di una quota degli utili relativi alla "Srl ordinaria con capitale minimo inferiore a 10.000 euro". Per quanto riguarda i costi (in particolare quelli notarili) l'Italia sembra essere molto competitiva sia per la Srl ordinaria che per la Srl semplificata (v. "Log-Layer"). Tuttavia, dopo l'abolizione del capitale minimo per le Srl ordinarie, le Srls sembrerebbero una sottocategoria superflua della categoria S.r.l. Se lo scopo è unicamente quello di individuare una sottocategoria con costi costitutivi e modalità di costituzione molto semplificate, occorre considerare che le difficoltà di gestione e di crescita delle Srls renderebbero inefficaci il temporaneo contributo professionale notarile gratuito e la semplicità di costituzione. Sembrerebbe invece opportuno puntare sulla Srl ordinaria, per la costituzione della quale è ora sufficiente anche solo 1 euro di capitale sociale e valorizzare il ruolo del notaio che, attraverso una consulenza attiva e imparziale, consentirebbe all'imprenditore di adattare il modello di gestione amministrativa alle proprie esigenze e di arrivare, attraverso il piano di accantonamento, a quella stabilità di lungo termine che garantirebbe il rilancio delle micro-imprese e, dunque, del sistema economico.
Nel XIX e XX secolo, mentre le guerre civili incarnavano, in una forma radicale, i caratteri fondamentali della guerra stessa, i movimenti pacifisti svilupparono un nuovo fenomeno, radicato nella percezione della concreta possibilità di abolire la guerra. L'articolo prende in esame la reazione dei movimenti pacifisti alla Guerra americana di secessione e alla Guerra civile spagnola e prova a spiegare perché, contrariamente a ciò che possiamo immaginare, in entrambi i casi tali movimenti ebbero più difficoltà a "maneggiare" la guerra civile che i conflitti internazionali.
Abolire la proprietà intellettuale?
Attraverso tale "ritorno al passato", in altre parole, si potranno esaminare più consapevolmente, allontanando il rischio di cadere in un approccio ideologico, i punti di forza e di debolezza di una riforma costituzionale volta ad abolire la giurisdizione amministrativa e ad investire delle relative controversie la magistratura ordinaria, oppure di una riforma di rango legislativo che dia attuazione agli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. mediante interventi mirati, in modo da porre i giudici amministrativi definitivamente al riparo dal rischio di inopportune commistioni col potere esecutivo e da impedire l'assunzione di impegni di fatto incompatibili con l'esercizio della funzione giurisdizionale.
. - abolire del tutto la negoziazione assistita obbligatoria e comunque semplificare il sistema del recupero dei crediti professionali degli avvocati, oggi frammentato in una pluralita` di riti la cui differente disciplina non trova reale giustificazione.