Da ultimo, la stessa Corte di cassazione ha peraltro espresso difforme avviso; si è infatti statuito che le indennità di cui si discute (percepite in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991) sono soggette a ritenuta solo quando acquisite in dipendenza di procedimenti ablatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1988 (Cass. civ. sez. I, 29 dicembre 1999, n. 14673).
L'A. si sofferma, in particolare, sulla possibilità del difensore dell'amministrazione espropriante di avanzare senza specifico mandato tale domanda di esclusione nell'ambito del giudizio di ottemperanza iniziato dal proprietario in seguito all'annullamento degli atti ablatori condividendo, nella sostanza, la soluzione espressa dal TAR.
Ne scaturiscono alcuni interrogativi, che investono sia la composizione del conflitto tra istituti ablatori, che la reale efficacia applicativa dell'art. 12 sexies in un contesto di reati riconducibili, tradizionalmente, alla criminalità dei "colletti bianchi".
Il percorso evolutivo della confisca nel diritto penale è sintesi di un ampio movimento di patrimonializzazione della risposta all'illecito e di un progressivo dilatarsi della latitudine applicativa dei provvedimenti ablatori. In un contesto di larga emersione della confisca, i contatti con situazioni giuridiche vantate da soggetti estranei al reato o alla diversa fattispecie che legittima la misura assumono importanza sempre maggiore. Ai diritti dei terzi coinvolti nella pretesa ablativa va dunque posta la dovuta attenzione.
Impossibile non garantire sufficiente certezza nei procedimenti ablatori e permettere all'A. di usare a proprio vantaggio situazioni di fatto derivanti da azioni illegali. Per il principio di legalità la P.A., quale autorità, ha un vincolo nella legge, sicché può adottare solo gli atti autoritativi da questa preveduti. L'apprensione di fondi privati per opera pubblica, non legittimata da provvedimento ablatorio, costituisce attività materiale sine titulo, lesiva dei diritti soggettivi ed integra fatto illecito, la cui consumazione si determina con la realizzazione dell'opera.