L'A. esamina criticamente la soluzione espressa da Cass. n. 8229/09 e nel fornire un quadro dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di valutazione del bene ablato, ritiene non implausibile un revirement della giurisprudenza interna volto ad indennizzare il reale pregiudizio che il proprietario risente come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività imprenditoriale.
[Giudice Tutelare] aveva completamente ablato la capacità di agire) ed un avvocato, contribuisce a rinfocolare il dibattito dottrinale concernente la disciplina generale applicabile (artt. 1441 ss. c.c.), con riferimento all'eventuale convalidabilità del contratto invalido, oltre che agli effetti scaturenti dall'annullamento dell'atto rispetto ai terzi contraenti.
Il dibattito sulla tormentata vicenda dell'indennità di espropriazione e sul delicato rapporto tra l'ordinamento interno e la giurisdizione relativa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo trae nuovi spunti di riflessione da due recenti sentenze della Corte di Cassazione, rese a Sezioni Unite a pochi giorni di distanza l'una dall'altra che, confermando la legittimità del peculiare meccanismo indennitario previsto dalla legge speciale sul "Risanamento della città di Napoli", ne escludono la diretta "disapplicazione" - per contrasto con l'art. 17, paragrafo 1, della Carta di Nizza che sancisce il diritto del proprietario ablato ad una "giusta" indennità - e la sua sostituzione con il "nuovo" criterio del valore venale.