Il passaggio dal vecchio al nuovo assetto normativo viene esaminato sotto il particolare angolo prospettico della disciplina del recupero ai fini ablativi dei sottotetti esistenti, emblematico dell'intraprendenza del legislatore regionale della complessità dei problemi interpretativi ed applicativi provocati talvolta dai suoi interventi, nonché della funzione stabilizzatrice che la giurisprudenza amministrativa è chiamata a svolgere in questi casi.
Costituiscono temi di riflessione, tra gli altri, le modalità di un efficace controllo delle condotte rischiose, il ripensamento del rapporto tra precetti legislativi e discrezionalità giudiziaria, la responsabilizzazione del soggetto agente rispetto al danno prodotto, la mediazione penale, gli interventi ablativi negli illeciti motivati da intenti di lucro, la promozione dell'autocontrollo nelle organizzazioni complesse.
La figura della rinegoziazione, assente nel nostro ordinamento come rimedio generale manutentivo, si rinviene analizzando alcune disposizioni relative ai singoli contratti (ad es. in tema di appalto ed affitto): tuttavia la strada intrapresa dal legislatore in via generale sembra essere quella, opposta, dei rimedi ablativi, primo tra tutti, la risoluzione del contratto. b) Fondamenti della rinegoziazione e differenza con la presupposizione. Risulta opportuno chiedersi l'utilità, innanzitutto, di tale istituto e per far ciò si ricorre all'analisi economica del diritto ed, in particolare, alla teoria del c.d. contratti incompleti: l'obiettivo è quello di rendere maggiormente flessibili le relazioni contrattuali e stabilizzare i rapporti che si protraggono nel tempo. La c.d. presupposizione, ideata dalla dottrina tedesca, rientra nel novero del c.d. governo delle sopravvenienze ma conduce alla risoluzione del contratto, circostanza che la rinegoziazione mira invece ad evitare. c) Inquadramento sistematico della rinegoziazione. La rinegoziazione può aspirare ad essere un vero e proprio istituto del diritto dei contratti, nonostante la mancata previsione legislativa, all'interno delle possibili vicende del rapporto contrattuale. d) La rinegoziazione all'interno del diritto privato europeo. Si analizzano le disposizioni a carattere rinegoziativo o quantomeno di adeguamento, contenute nei Principi Unidroit (art. 3.10 c.d. gross disparity), nei PDEC (art. 4:109) ed il nuovo § 313 BGB, introdotto con la riforma tedesca delle obbligazioni del 2002. Non attribuisce cittadinanza alla rinegoziazione e più in generale ai rimedi manutentivi, il recentissimo Common European Sales Law (CESL).
Provvedimenti ablativi di natura penale e processi esecutivi individuali o concorsuali: esigenze di tutela dei terzi
Usucapione e procedimenti ablativi nel quadro della legalità convenzionale
In materia di provvedimenti ablativi: "Iudicium finium regundorum" della Cassazione