La pena è aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.
(Ubriachi abituali)
Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati: 1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza; 2° condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso.
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.
L'incidenza sulla formazione del «plafond» degli esportatori abituali delle note di variazione in aumento e in diminuzione pone delicati problemi applicativi soprattutto con riguardo all'individuazione del momento in cui la rettifica dell'operazione originaria produce i propri effetti. La questione presuppone, più in generale, la soluzione delle problematiche relative al momento di effettuazione delle note di addebito e di accredito.
Viene, inoltre, riproposto, dopo l'esperimento fallito dell'art. 36 del d.l. n. 269/2003, un obbligo di comunicazione preventiva a carico dei soggetti che ricevono le richieste di sospensione dell'imposta da parte degli "esportatori abituali".
Con l'approvazione del modello, che ha fissato al 16 maggio 2005 la prima scadenza, e i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, comincia a prendere corpo il nuovo adempimento della comunicazione dati delle lettere d'intento, introdotto dalla Finanziaria 2005 per i soggetti che effettuano forniture senza addebito dell'IVA agli "esportatori abituali". L'adempimento è assistito da un regime punitivo particolarmente severo, che non sembra, invero, rispettoso del criterio di proporzionalità né del principio di non punibilità delle violazioni formali, laddove prefigura l'assoggettamento alla sanzione commisurata all'imposta anche in assenza di evasione.
La legge Finanziaria 2005 ha introdotto ulteriori ed onerosi adempimenti a carico di coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali: entro il giorno 16 del mese successivo devono essere trasmessi i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. La disciplina delle sanzioni per le omissioni e le inesattezze commesse è particolarmente onerosa; tuttavia in alcuni casi l'irregolarità potrà considerarsi di tipo formale e, quindi, anche le penalità risulteranno ridotte. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, l'effetto delle sanzioni potrà essere mitigato in conseguenza dell'applicazione della disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lg. n. 472/1997.
L'Agenzia delle entrate ha illustrato le disposizioni in materia di IVA contenute nella Finanziaria 2005, soffermandosi in particolare sull'obbligo di comunicazione dei dati delle "dichiarazioni d'intento" introdotto a carico dei fornitori degli esportatori abituali. Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che le violazioni al nuovo adempimento non possono essere considerate "meramente formali", per cui sono sempre soggette a sanzione, precisando che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
VI n. 7173/2005 in tema di causa di servizio dei pubblici dipendenti "fumatori abituali"; sez. V n. 7337/2005 sulla rinnovazione virtuale delle procedure di gara. L'A. commenta, inoltre, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia sull'appello incidentale tardivo.
Per la dichiarazione di invalidità del testamento del de cuius, che al momento della redazione, si trovasse in condizioni psichiche di incapacità di intendere e di volere, non è sufficiente un'anomalia o alterazione delle facoltà psico-intellettuali, ma occorre che il soggetto in tale momento sia privo assolutamente della coscienza dei propri atti, da versare in condizioni come quelle che, se abituali, legittimano l'interdizione. Il possesso della capacità naturale del testatore, nel momento in cui dispone per il tempo dell'apertura della successione, può essere desunta da ogni elemento di convinzione ricavabile dalla forma e contenuto sostanziale dell'atto di ultima volontà, posto che, in materia testamentaria, non v'è alcuna deroga dalle ordinarie regole di apprezzamento delle prove e di formazione del convincimento del giudice.
Hanno dedicato particolare attenzione all'entità dei flussi di donne coinvolte, le rotte abituali seguite, i paesi di origine delle donne e quelli attraversati dai trafficanti e, naturalmente, i meccanismi criminali che sostengono quei fenomeni. Sono passati poi ad analizzare la cornice legislativa in materia tracciata dai paesi più interessi dallo sfruttamento della prostituzione in quanto luogo di arrivo del traffico delle donne. Hanno anche realizzato le iniziative intraprese per contrastarne gli effetti sia a livello dei singoli paesi che in termini di collaborazione con altri paesi. Particolare attenzione é stata dedicata al nostro paese ed alla sua più recente normativa, nonché alle organizzazioni criminali che vi gestiscono il traffico di esseri umani ai fini della prostituzione. In ultimo sono state analizzate le politiche di contrasto al fenomeno avviate in campo nazionale ed internazionale.
La valutazione del rapporto vittima-carnefice, con particolare attenzione alle abituali modalità di investimento affettivo e di discriminazione della dinamica alter-egoica da parte dell'anziano, rappresenta il momento fondamentale di siffatta tipologia peritale.
Diverso regime caratterizza, invece, le spese non ordinarie (o non abituali) e quelle di carattere straordinario. Esse, anche laddove il giudice ritenga di adottare il provvedimento di affidamento condiviso, con tempi di permanenza tendenzialmente equi - ripartiti tra entrambi i genitori, devono essere necessariamente suddivise tra gli obbligati secondo criteri di proporzionalità, fatta salva la necessità di previo accordo in relazione alle spese straordinarie. L'A., dopo aver tratteggiato i caratteri delle cennate tipologie di affidamento, si sofferma sui criteri di riparto degli oneri non ordinari e straordinari in caso mantenimento diretto, precisando che il concetto di spese straordinarie deve essere tenuto ben distinto da quello di spese afferenti alle decisione di maggior interesse per la prole.
Oneri ed esenzioni per l'acquisto di veicoli strumentali da rivenditori non abituali
Gli autoveicoli acquistati da soggetti passivi IVA non rivenditori abituali presso fornitori comunitari, da destinarsi ad uso strumentale, possono essere immatricolati senza effettuare il "preventivo" versamento dell'IVA e porre in essere la procedura di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 del d.l. n. 262/2006. Questo è il chiarimento più rilevante contenuto nella circolare n. 52/E del 2008, nella quale vengono analizzate anche alcune ulteriori problematiche attinenti all'acquisto di autoveicoli da fornitori comunitari destinati ad essere rivenduti in Italia.
La pronuncia del Tribunale di Belluno si segnala per aver applicato a dei cittadini di uno Stato terzo , l'India, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, al fine di riconoscere la giurisdizione del giudice italiano in materia di divorzio di cittadini residenti abituali nel territorio comunitario. E' interessante la scelta della legge applicabile al caso specifico, poiché l'India è un ordinamento cd. plurilegislativo su base personale e la legge applicabile deve essere determinata secondo la religione di appartenenza dei coniugi.
Ci si sofferma sull'analisi dei reati permanenti e abituali, concludendo che, nel caso concreto, è possibile ravvisare un reato unico di natura eventualmente permanente.
"frodi carosello" o del venditore scomparso, cioè del soggetto che acquista senza materiale pagamento dell'Iva, come nel caso degli esportatori abituali, vende con Iva e poi si dilegua, trattenendo per sé l'imposta che avrebbe dovuto versare all'erario. Si parla anche del contrasto alle "cartiere", cioè alle imprese che vendono fatture, incamerando ovviamente l'imposta. A questo scopo il primo provvedimento istituisce una nuova comunicazione periodica delle operazioni, attive o passive, intercorse con i Paesi che noi definiamo black list, mentre il secondo anticipa la fattura informatica, prevedendo la comunicazione telematica delle operazioni di importo superiore a 3.000 euro. Se aggiungiamo gli obblighi INTRASTAT, vi è la certezza di un rilevante aggravio dei costi amministrativi per le imprese italiane, senza che vi sia una ragionevole aspettativa di controbilanciare questo onere con i risultati di recupero dell'evasione. Come tutti i provvedimenti omnibus le disposizioni si sprecano e spaziano in molti campi. Due disposizioni cercano però di allinearsi alla best practice europea. La prima è quella relativa alla documentazione dei criteri utilizzati nei gruppi internazionali per le modalità di calcolo dei transfer price. La seconda dispone a favore delle imprese comunitarie che decidessero di avviare nuove iniziative produttive in Italia, anticipando le norme note a livello europeo come HST, Home State Taxation: le basi imponibili per le imprese e i dipendenti sono determinate secondo le regole della legislazione fiscale del Paese di origine, ferma restando l'aliquota propria dello Stato di produzione del reddito.
II percorso riabilitativo successivo all'impianto è caratterizzato da cautela nell'escursione articolare nelle prime settimane, con obiettivi quali il recupero dell'articolarità, il rinforzo muscolare (in particolare della cuffia dei rotatori e dei muscoli stabilizzatori della scapola) e il graduale ritorno alle attività funzionali abituali per il paziente. Vengono nel dettaglio descritti i protocolli attualmente in uso nell'Azienda Ospedaliera CTO di Torino. Nell'esame clinico di una protesi di spalla i parametri oggetto di valutazione sono il dolore, la forza muscolare, la motilità articolare. Tali parametri saranno fondamentali nell'atto valutativo, unitamente alla tipologia di protesi, alla stabilità della stessa, alle caratteristiche radiografiche. Autori francesi hanno indicato il punteggio di Constant, che risulta ottenuto in base alle caratteristiche del dolore, alla possibilità di svolgere le attività della vita quotidiana, al grado di motilità articolare e della forza, quale un parametro traducibile in punteggio di invalidità. In Italia è stata elaborata una suddivisione in classi di menomazione ottenuta in base a parametri clinico-strumentali quali dolore, tonotrofismo muscolare, articolarità, impegno dell'arto contro resistenza, caratteristiche radiografiche. La proposta valutativa degli AA. formata sui parametri descritti pone attenzione particolare alla tipologia di protesi, dal momento che una protesi inversa richiede necessariamente una maggiore demolizione dei tessuti con un conseguente maggiore danno anatomico e quindi maggior danno biologico permanente. È stata prevista una suddivisione in tre classi: Classe 1: Danno biologico 15-20%; Classe 2: Danno biologico 21-25%; Classe 3: Danno biologico 26-30%.
Esportatori abituali e loro fornitori: verso quale disciplina?
Il beneficio concesso agli esportatori abituali di comprare o di sdoganare senza IVA è un surrogato del rimborso, con l'ulteriore vantaggio di non dover prestare nessuna garanzia all'Erario; il fornitore dell'esportatore abituale si vede attribuire il credito verso l'Erario del suo cliente, con le rilevanti criticità ben note a chi si trova permanentemente a credito. Per non creare uno squilibrio tra la posizione finanziaria dell'esportatore e quella del suo fornitore, la soluzione sarebbe la completa abolizione del sistema, eliminando così anche i possibili abusi e gli onerosi adempimenti, mediante la concessione di una corsia preferenziale nei rimborsi a favore degli esportatori. Altre semplificazioni potrebbero prevedersi in tema di controllo delle dichiarazioni d'intento, con riferimento alle quali il disegno di legge "semplificazioni" già propone il ribaltamento degli adempimenti più gravosi sul soggetto che beneficia dell'agevolazione, cioè l'esportatore.
In questa prospettiva, le abituali opposizioni antropologiche possono essere considerate diversamente lasciando intravedere delle convergenze inattese. Il saggio si concentra sull'importanza assunta da Tucidide nella riflessione hobbesiana sulla guerra civile e, più in generale, in tutta la sua antropologia, Si deve quindi rimettere in discussione, sotto questa angolazione, l'evidenza dell'opposizione tra l'opera di chi è considerato uno dei fondatori del pensiero politico moderno e il pensiero politico degli antichi, almeno quando si tratta di filosofi dell'età classica, in particolare Aristotele.
Oneri alleggeriti per i fornitori degli esportatori abituali e semplificata la comunicazione "black list"
Revisione degli adempi menti per gli acquisti in sospensione di IVA, con alleggerimento degli oneri per i fornitori degli esportatori abituali, e semplificazione della comunicazione delle operazioni "black list". Queste alcune delle novità, di impatto immediato (e con qualche effetto retroattivo favorevole), previste dal cd. decreto "semplificazione fiscale" (D.Lgs. n. 175/2014), varato dal Governo in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.
A ben vedere, applicando i comuni canoni interpretativi, si tratta di attività abituali, che, come tali, sono soggette alla disciplina fiscale delle attività imprenditoriali. In particolare, la stessa Suprema Corte ammette che la tassazione ai fini dei tributi sui rifiuti può essere superiore a quella di un'utenza residenziale a causa dell'attività svolta, ma inferiore a quella degli alberghi. Trattandosi di immobili utilizzati anche come abitazione del titolare dell'attività, non sembra invece corretto attribuire la categoria D/2, fermo restando che, nel qualificare l'attività e individuare il relativo regime impositivo, si può prescindere, salvo diversa previsione di legge, dalla categoria catastale attribuita.