Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.
Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Delimitazione del centro abitato
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: a) segnali di preavviso; b) segnali di direzione; c) segnali di conferma; d) segnali di identificazione strade; e) segnali di itinerario; f) segnali di località e centro abitato; g) segnali di nome strada; h) segnali turistici e di territorio; i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
Ai fini del presente titolo si intende per: a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo; b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare; c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere; d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia; e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra; f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione; g) dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa di immatricolazione posteriore; h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore; i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia; l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro; n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio; o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo; p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
RAMO DI INTERSEZIONE. 6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni. 7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi. 21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada. 22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. 27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE. 29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE. 30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO. 31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali. 32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. 36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia gialla o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 41) RACCORDO CONVESSO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione. 43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione. 44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 52) STRADA VICINALE (o PODERALE o DI BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale «posto di soccorso»; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli; Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus; Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
Gli interessi primari ora indicati devono tuttavia essere opportunamente coordinati con le scelte relative al complesso assetto del territorio e con le istanze provenienti dalle collettività del luogo spesso portatrici di interessi contrapposti (raccolta dei rifiuti per avere un centro abitato salubre/realizzazione della discarica in altro sito per non compromettere l'ambiente e il paesaggio circostante). Nonostante il quadro giuridico di riferimento sia in parte diverso, gli stessi problemi si ripropongono anche nelle scelte, di recente diventate non più differibili, relative alla realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori. La sentenza del T.A.R. siciliano mostra chiara consapevolezza della delicatezza dei problemi in campo individuando gli spazi di discrezionalità riservati all'agire amministrativo e i limiti del sindacato giurisdizionale in quell'area molto delicata che sta al confine tra la discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica e il merito delle scelte demandate ai pubblici poteri.
Veniva, inoltre, proposta una domanda volta alla restituzione di una somma corrisposta dall'attrice per il pagamento delle spese condominiali relative all'immobile, di proprietà del convenuto, abitato dai conviventi. Il giudice respingeva tutte le domande attoree, con compensazione delle spese, rilevando che nella pur eticamente riprovevole condotta del convenuto non si scorgevano profili di illiceità e che neppure potevano dirsi esistenti i danni lamentati dall'attrice. La domanda restitutoria veniva rigettata sulla scorta del principio in forza del quale ogni attribuzione patrimoniale in favore del convivente more uxorio costituisce una mera obbligazione naturale, con la conseguente applicazione del principio della soluti retentio.
In questo quadro, il fatto che la strada si trovi all'interno del perimetro del centro abitato risulta perciò sintomatico della possibilità di controllo da parte del Comune. E, di conseguenza, l'utente che la percorra può fare ragionevolmente affidamento sulla circostanza che il Comune vegli sullo stato dei luoghi e proceda, ove necessario, a opere di manutenzione al fine di ridurre, in ogni modo possibile, anche mediante l'impiego di agenti di polizia, il pericolo di incidenti. c) Il caso fortuito. Il caso fortuito, che costituisce l'unica possibile causa di esclusione della responsabilità per danno da cose in custodia, l'onere di provare la quale grava in capo alla p.a., è rappresentato da situazioni imprevedibili non superabili, almeno non prima del trascorrere di un ragionevole lasso di tempo. Può trattarsi sia di fatti naturali sia di comportamenti, del danneggiato o di terzi utenti della strada. Non costituiscono, invece, fatti specie di caso fortuito quelle in cui siano venute a verificarsi situazioni prevedibili alle quali sarebbe stato possibile porre rimedio. Il fortuito cosiddetto concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., può comportare solamente una diminuzione del risarcimento del danno in proporzione alla sua incidenza causale.
Bersaglio della pubblicistica odierna, il notariato latino ha abitato il passato prossimo della storia d'Italia rivestendo una funzione importante nel processo di giuridificazione della vita quotidiana e, quindi, di formazione del diritto vivente. Il problema è accertare se questa funzione persista dentro l'involucro dell'attività svolta dai singoli notai di oggi. Un'operazione complessa, soprattutto sul piano comunicativo. Per marcare l'obiettivo, prendendo le distanze da stereotipi e feticci, il testo trasforma il danaroso notaio dell'immaginario collettivo in un emulo di Chisciotte alle prese con il solito modo di pensare, un semi-eroe votato a dimostrare, nel prisma della legge, la sincronica attualità dei più deboli. In questa trasmutazione, il notariato si rivela inaspettatamente una metafora della modernità, della sua ambigua parabola e delle sue inattuate potenzialità.