La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».
Il nuovo articolo 119 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Tale fondo dovrebbe agevolare il riassorbimento degli scostamenti tra le necessità di spesa di ciascuna Regione e le relative possibilità di raccogliere entrate di natura fiscale; il meccanismo dovrebbe operare sulla base di fattori strutturali ed oggettivi, senza subire distorsioni legate ai diversi livelli di efficienza raggiunti dalle singole Amministrazioni ed alle politiche da queste perseguite. Il fondo dovrebbe portare al superamento delle modalità perequative previste dal Decreto legislativo 56/2000, che si ricollega idealmente al processo di decentramento "a Costituzione" invariata di cui alle cosiddette "leggi Bassanini".
Vengono esaminati analiticamente i principi cardine sui quali il decentramento fiscale poggerò le proprie fondamenta, in relazione alla questione dell'autonomia tributaria e finanziaria degli enti territoriali, relativamente al ricorso allo strumento del prelievo fiscale nonché all'impiego del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto l'intero impianto normativo appaia nel suo complesso soddisfacente, ancora diverse sono le criticità che attendono una soluzione demandata alla futura emanazione dei previsti decreti di attuazione.
Inoltre, l'ancoraggio delle imposte al territorio, favorendo le regioni "con maggiore capacità fiscale per abitante", finirà con accrescere il divario tra Nord e Sud. Infine, la legge presenta contenuti non adeguatamente definiti, insufficienti a soddisfare le richieste costituzionali in materia di delega legislativa.