I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui é localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare é resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed é comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
Titoli abilitativi
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
La nota, partendo dall'esame delle sentenze n. 21880/2004 della Corte di cassazione e n. 7/2005 della Corte costituzionale, analizza l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di forma del contratto di autotrasporto di merci per conto di terzi ed in particolare le conseguenze correlate all'inosservanza delle prescrizioni in materia di forma scritta ad substantiam ovvero delle annotazioni scritte dei dati abilitativi all'autotrasporto richieste sempre ad substantiam.
Questo contributo, pur non volendo effettuare un'analisi approfondita della materia e delle problematiche ad essa collegate, affronta il tema dei rapporti tra gli aspetti abilitativi di carattere "commerciale" e quelli idi carattere"igienico-sanitario" connessi all'attività degli esercizi che effettuano la vendita di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della normativa comunitaria e di quella regionale, con particolare riferimento all'esperienza toscana.
Decadenza dei titoli abilitativi alla costruzione: i termini, il factum principis e le sopravvivenze urbanistiche
L'A. mette in luce la possibile rilevanza, nella fattispecie oggetto della decisione, della cognizione incidentale del giudice amministrativo nelle controversie sui titoli abilitativi edilizi.
Avvicinandosi il periodo delle dichiarazioni assumono rilievo alcune modifiche legislative che incidono sulla responsabilità fiscale degli intermediari abilitativi all'invio delle dichiarazioni in forma telematica. La materia è stata riformulata dalla legge Finanziaria 2007, cui hanno fatto seguito i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, permangono molteplici dubbi legati soprattutto alla natura fiscale delle violazioni di cui si parla che dovrebbero quindi ora essere regolate esclusivamente dal d.lg. n. 472/1997 e non anche dalla legge n. 689/1981.
I titoli abilitativi degli interventi edilizi
L'A. fa un puntuale esame dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione di opere edilizie, ripercorrendo le diverse tesi elaborate negli anni dalla giurisprudenza.
La presente rassegna tenta di ricostruire il panorama giurisprudenziale in materia di immigrazione soffermandosi sui titoli abilitativi all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano per poi passare alla disamina delle espulsioni amministrative evidenziando nell'uno e nell'altro caso la diversità di giurisdizione. Si passa poi alla indicazione delle principali ipotesi di giurisdizione del giudice ordinario prestando particolare attenzione alla tematica della tutela del diritto alla salute dell'immigrato clandestino.
I titoli abilitativi in edilizia dopo il decreto sviluppo: novità e riflessi penali
I molteplici interventi normativi susseguitisi nel corso degli anni 2010 e 2011 in materia edilizia pongono l'interprete di fronte ad un'ampia categoria di titoli abilitativi, ciascuno con caratteristiche e regimi diversi. L'ultima modifica, com'è noto, è stata operata con il D.L. n. 138 agosto 2011 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106 (cd. decreto sviluppo 2011), maturato in piena emergenza finanziaria. Al di là delle valutazioni di merito, è importante fare il punto della situazione a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al fine di comprendere in che modo è cambiata la disciplina dei titoli abilitativi. Il presente contributo si prefigge, infatti, senza alcuna pretesa di completezza, lo scopo di fornire un ausilio per l'interprete, consentendogli non solo di orientarsi tra le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi, ma soprattutto di individuare qual è il regime giuridico applicabile e quali, in particolare, i riflessi penali conseguenti alle ultime modifiche normative nella disciplina edilizia.
Lo scritto affronta il tema della possibilità di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria che, sin da quando è stata introdotta la necessità di previo ottenimento di precipui titoli abilitativi per le trasformazioni di parti del territorio sottoposte a vincolo paesistico, ha formato oggetto di accesi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza. Il favore del Consiglio di Stato a un simile meccanismo autorizzatorio è stato soppiantato, col Codice dei beni culturali e del paesaggio, da un rigoroso divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche postume, giustificato dalla necessità di accordare una protezione forte a un bene fondamentale e temperato soltanto in poche e marginali ipotesi. Un divieto che, ad oggi, a più d'uno è parso irragionevole, inopportuno e fin troppo costrittivo per garantire una efficace tutela al bene paesaggio e che si è tentato, quindi, di superare elaborando soluzioni (fondate sul vigente dato positivo) sinora rivelatesi, tuttavia, opinabili o, quanto meno, poco sistematiche; ovvero, giungendo a prospettarne l'illegittimità costituzionale o l'incompatibilità coi principi dell'ordinamento comunitario. Dinnanzi alla crescente insoddisfazione dei tecnici e degli operatori del diritto, è da chiedersi, però, se non sia forse opportuna una modificazione dell'attuale tessuto normativo.
"Decreto del fare", prevede una disposizione, l'art. 30, di contenuto urbanistico-edilizio, che riforma alcune norme del Testo unico dell'edilizia in materia di titoli abilitativi. Essa erode in parte l'ambito di applicazione del permesso di costruire, sottraendogli le ristrutturazioni edilizie e le varianti ai permessi che determinino una modifica della sagoma, a favore del più snello ed economico titolo abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a.). Ciò ha delle ricadute, in senso restrittivo, sul piano penale, in quanto gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, se realizzati in assenza o in difformità totale dal titolo, costituiscono illeciti penali, mentre gli interventi edilizi soggetti a s.c.i.a. realizzati in assenza o in difformità totale da questa costituiscono illeciti amministrativi. Dato che l'entrata in vigore dell'art. 30 era subordinata alla conversione in legge del decreto, qui si commenta la disposizione contenuta nella legge di conversione n. 98/2013.
L'A. analizza, poi, i procedimenti amministrativi di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, evidenziando tal une criticità sul ruolo degli enti locali nel mercato energetico in questione. Infine, l'A. illustra l'evoluzione normativa delle misure di incentivazione, individuando i costi e i benefici che le stesse hanno prodotto nello specifico settore delle energie rinnovabili.
La decisione è conforme al costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che rinvengono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alla luce dell'art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, qualificando le convenzioni urbanistiche e tutti gli atti negoziali collegati ai titoli abilitativi edilizi, quali accordi procedimentali, sostitutivi o integrativi del provvedimento. Il Consiglio di Stato si sofferma inoltre sulla natura giuridica degli "atti d'obbligo" e sulle conseguenze in caso di loro inadempimento, in termini di responsabilità contrattuale e di corrispondenti rimedi risarcitori.
I numerosi provvedimenti di settore vigenti in materia di scarichi, di rifiuti, di emissioni, fino a quelli in materia di bonifiche, necessitano ciascuno di propri titoli abilitativi, molto diversi tra loro, per durata e per il relativo procedimento autorizzatorio. Le imprese si trovano, così, a dover richiedere una pluralità di autorizzazioni che hanno, ciascuna, diversa durata e a doverne "calendarizzare" i relativi rinnovi o modificazioni (ad esempio, l'autorizzazione allo scarico dura quattro anni, quella per la gestione dei rifiuti dieci anni, quella per le emissioni in atmosfera quindici) con un conseguente eccessivo appesantimento degli adempimenti amministrativi cui la società deve provvedere. In questo "coacervo normativo" l'AUA interviene e tenta di contemperare la tutela dell'ambiente con l'aspettativa da parte degli operatori economici di veder ridurre i numerosi oneri burocratici posti a loro carico, al fine di apportare, soprattutto a favore delle micro, piccole e medie imprese, benefici sui costi di gestione e in termini di competitività con le altre società straniere.
Il contributo si conclude con una notazione in tema di preliminare: dopo aver rammentato che si è sempre esclusa la necessità, ai fini della validità del contratto preliminare, di menzionare gli estremi dei titoli edilizi abilitativi, si segnala come la Suprema Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, giunge ad affermare che il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.