Giustificati sono quindi i limiti alle energie rinnovabili che la normativa indica, oltreché nella tutela della biodiversità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sull'autorizzazione unica) e nella compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e nella non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (art. 6 del D.Lgs. 28/2011 sulla procedura abilitativa semplificata).
Nella vicenda in esame, il Tribunale amministrativo per l'Umbria è chiamato a pronunciarsi sulla risarcibilità del danno da ritardo per il mancato rispetto del termine di conclusione di una procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6, d.lgs. n. 28/2011, peraltro conclusasi con esito negativo per l'interessato: il T.A.R., aderendo all'orientamento inteso a ricondurre il c.d. danno da ritardo nell'alveo dell'art. 2043 c.c., rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, avendo accertato la mancata ricorrenza dei presupposti necessari per radicare la colpa dell'amministrazione nella tardiva conclusione della procedura.
[codice del processo amministrativo], mediante ricorso giurisdizionale teso all'accertamento dell'obbligo di provvedere, ma non si applica la fattispecie tacita abilitativa o autorizzativa di cui all'art. 20, comma 1, L. 241/1990.