La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) macchine agricole; B) carrelli; C) macchine operatrici.
La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg; B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg; C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità.
Provvedimento amministrativo che ha la funzione sostanziale di abilitare i RUP ad utilizzare il procedimento d'acquisto fortemente semplificato.