Dopo aver svolto un "excursus" storico sulla questione della forma per il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, l'A. si interroga sulla portata dei recenti interventi normativi, riferiti all'entrata in vigore della l. 133/2008 - che ha introdotto la possibilità di sottoscrivere l'atto di cessione con firma digitale, abilitando all'incombenza anche gli intermediari di cui all'art. 31 comma 2 quater l. 340/2000 - e della l. 2/2009 - che ha soppresso il libro dei soci - per pervenire alla conclusione che l'unico modo per evitare abusi che frustrerebbero le finalità della l. 310/1993 è sostenere la necessità della forma scritta dell'atto a pena di nullità.